Art. 7 
 
                             Valutazione 
 
  1. La valutazione della quarta  prova  scritta  (prova  scritta  di
lingua  e  letteratura  francese  e  prova  scritta  di  storia)   va
ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova.  A  tal
fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per  la
terza e la quarta prova scritta, determina la media  dei  punti,  che
costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla  terza  prova
scritta. I punteggi sono espressi in quindicesimi. La sufficienza  e'
rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. 
  2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di
lingua e letteratura francese va  ricondotta  nell'ambito  dei  punti
previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat  nell'ambito
dell'ESABAC, la commissione  esprime  in  quindicesimi  il  punteggio
relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese. 
  3.  Ai  fini  del  rilascio  da  parte  francese  del  diploma   di
Baccalaureat,  il  punteggio  relativo  alla  prova   di   lingua   e
letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica  dei  punteggi
in quindicesimi attribuiti allo scritto e  all'orale  della  medesima
disciplina. 
  4. Il punteggio globale della  parte  specifica  dell'esame  ESABAC
(prova di lingua e letteratura  francese  scritta  e  orale  e  prova
scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei  voti  ottenuti
nelle prove specifiche relative alle due discipline. Nel caso in  cui
il punteggio globale della parte specifica dell'esame sia inferiore a
10/15, ai fini della determinazione del punteggio della  terza  prova
scritta, non si tiene conto dei risultati  conseguiti  dai  candidati
nella quarta prova scritta. La commissione, pertanto, all'atto  degli
adempimenti  finali,  ridetermina  in  tal  senso  il  punteggio   da
attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo  delle
prove scritte. Il punteggio complessivo delle  prove  scritte,  cosi'
rideterminato, deve essere pubblicato  nell'albo  dell'istituto  sede
della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato
non superi l'esame di Stato in  quanto  ai  fini  dell'esito  si  sia
tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, risultati che,
se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la
commissione,  all'atto  degli  adempimenti  finali,  ridetermina   il
punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei  risultati
della quarta prova scritta.  Il  punteggio  complessivo  delle  prove
scritte,  cosi'  rideterminato,  deve  essere  pubblicato   nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi
in tal modo  l'esame  di  Stato  non  e'  rilasciato  il  diploma  di
Baccalaureat. 
  5. Per il rilascio del diploma di Baccalaureat, previo  superamento
dell'esame di Stato, il  candidato  deve  avere  ottenuto  nell'esame
ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15).
Nel caso di votazione non sufficiente non potra' essere rilasciato il
diploma di Baccalaureat. 
  6. L'esito della parte specifica dell'esame con  l'indicazione  del
punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per  tutti  i  candidati,
nell'albo  dell'istituto  sede  della  commissione,   con   la   sola
indicazione  della  dizione  ESITO  NEGATIVO  nel  caso  di   mancato
superamento.