Art. 7 Valutazione 1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I punteggi sono espressi in quindicesimi. La sufficienza e' rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. 2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat nell'ambito dell'ESABAC, la commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese. 3. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalaureat, il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina. 4. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC (prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei risultati della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non e' rilasciato il diploma di Baccalaureat. 5. Per il rilascio del diploma di Baccalaureat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potra' essere rilasciato il diploma di Baccalaureat. 6. L'esito della parte specifica dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.