Art. 9 
 
   Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo italo-francese sottoscritto  a
Roma il 24 febbraio 2009, nel rispetto della  specifica  legislazione
regionale - legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 - gli  studenti
delle  scuole  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta   sostengono,
nell'ambito della quarta prova scritta  di  francese  prevista  dalla
citata legge regionale, la prova specifica di  lingua  e  letteratura
francese, nonche' quella relativa  alla  disciplina  non  linguistica
(storia). Tale prova corrisponde a quella prevista dalla citata legge
regionale. Il punteggio ottenuto nella quarta  prova  scritta  (parte
specifica dell'esame) fa media, pertanto, con quello  ottenuto  nella
prima prova scritta dell'esame di Stato. 
  2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di
lingua e letteratura francese va  ricondotta  nell'ambito  dei  punti
previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC,  la  commissione
esprime in quindicesimi il punteggio relativo  alla  prova  orale  di
lingua e letteratura francese. 
  3. La commissione attribuisce il punteggio  della  parte  specifica
dell'esame ESABAC in modo autonomo per la prova scritta di  lingua  e
letteratura francese e per la prova scritta di storia, nonche' per la
prova orale di lingua e letteratura francese e determina la media dei
punti. Nel caso in cui la media  aritmetica  della  prova  scritta  e
orale di lingua e letteratura  francese  e  della  prova  scritta  di
storia non raggiunga il punteggio di  dieci  quindicesimi  non  viene
rilasciato al candidato il diploma di Baccalaureat. 
  4. Nel caso in cui dalla considerazione dei risultati  della  prova
scritta di storia consegua il non superamento  dell'esame  di  Stato,
non si tiene conto di tali risultati  ai  fini  dell'esame  di  Stato
stesso. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti  finali,
ridetermina il punteggio da attribuire alla prima e alla quarta prova
scritta, nonche' il punteggio complessivo  delle  prove  scritte.  Il
punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato,  deve
essere pubblicato  nell'albo  dell'istituto  sede  della  commissione
d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non  e'
rilasciato il diploma di Baccalaureat.