Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  Nelle commissioni, che valuteranno  gli  alunni  della  sezione  ad
opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata  la  presenza
dei commissari di tedesco per la lingua tedesca  e  di  quello  della
materia veicolata nella lingua tedesca. 
  E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati
dall'Ambasciata della Repubblica Federale di  Germania,  senza  alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami.