Art. 4 
 
 
     Determinazione del costo effettivo dell'energia utilizzata 
 
  1. Ai  fini  del  calcolo  del  costo  effettivo  del  quantitativo
complessivo di energia  utilizzata,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di
cui all'art. 3, comma 1, sono presi in considerazione,  relativamente
all'annualita' di riferimento: 
    a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo,
quale  risulta  dalle  fatture  commerciali  o  da  altri   documenti
contabili,  effettivamente  sostenuto  dall'impresa,  comprensivo  di
tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi  e  al  netto  dell'IVA
detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei  prodotti
energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui
alla lettera b) del presente comma; 
    b) per l'energia  elettrica:  per  la  quantita'  acquistata  sul
mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per  i  consumatori
industriali,  in  funzione  della  classe  di  consumo,   individuato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  al  netto  dell'IVA
detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto  di
indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge  n.  83  del
2012   e,   per   la   quantita'   eventualmente   autoprodotta,   il
corrispondente valore annuo del PUN. Per attivita' con piu' punti  di
consegna e differenti classi di consumo, il costo e'  calcolato  come
media ponderata  dei  prezzi  finali  come  indicati  nella  presente
lettera. 
  2. Ai costi di  cui  al  comma  1,  sono  detratti,  altresi',  gli
incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque  titolo,
dall'impresa  nell'annualita'  di  riferimento,  non  ricompresi  nel
valore del fatturato di cui all'art. 5.