Art. 4 Determinazione del costo effettivo dell'energia utilizzata 1. Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'art. 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all'annualita' di riferimento: a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'IVA detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma; b) per l'energia elettrica: per la quantita' acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantita' eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attivita' con piu' punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo e' calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera. 2. Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresi', gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall'impresa nell'annualita' di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5.