Art. 6 
 
 
           Elenco delle imprese a forte consumo di energia 
 
  1. E' istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di  energia  ai  sensi
dell'art. 2 nonche' delle imprese che rispettano i requisiti previsti
dall'art. 3. 
  2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1,  secondo
le modalita' di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il  mese
di ottobre dell'anno successivo all'annualita'  di  riferimento,  una
dichiarazione, resa ai sensi  dell'art.  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  adottato  con  il  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale  il  rappresentante
legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualita'
di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni
previste dall'art. 2 ovvero quelle previste dall'art. 3 del  presente
decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresi' indicati: 
    a)  il  codice  ATECO,  inerente  l'attivita'  produttiva  svolta
dall'impresa, come risultante alla Camera di Commercio,  Industria  e
Artigianato presso cui l'impresa e' iscritta; 
    b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all'art. 2,  comma
1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei
prodotti energetici; 
    c) i valori dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
art. 3, comma 1; 
    d) i codici POD identificativi dei punti di prelievo  di  energia
elettrica associati alla partita IVA. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di
minimizzare gli oneri connessi  alla  gestione  amministrativa  delle
procedure, individua le modalita' operative  per  la  costituzione  e
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1  nonche'  le  modalita'
per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4. 
  4.  La  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore  Elettrico  provvede  a
trasmettere  annualmente,  esclusivamente  in  formato   elettronico,
l'elenco di cui al comma 1, al Ministero  dello  sviluppo  economico,
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate  e
al Nucleo speciale Spesa pubblica  e  repressione  frodi  comunitarie
della Guardia di finanza,  ai  fini  dell'espletamento  dei  relativi
controlli di competenza. 
  5. Alle attivita' previste dal presente articolo le Amministrazioni
coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                e delle finanze       
                                                    Grilli            
 
Il Ministro dello sviluppo 
          economico 
           Passera