Art. 7 
 
 
                      Dotazioni di salvataggio 
 
  1. L'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie  giurate  a  bordo  delle
unita', di cui all'art. 1, avviene nel limite  massimo  indicato  nei
pertinenti   certificati   di   sicurezza   statutari   in   possesso
dell'unita'. 
  2. E' facolta' dell'amministrazione, per eccezionali  e  comprovate
motivazioni e limitatamente al solo impiego dei  Nuclei  militari  di
protezione, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma
1, anche tenuto conto delle previsioni  di  cui  alla  regola  5  del
capitolo I ed, in analogia alle previsioni della regola 21.1.1.1  del
capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.