Art. 7 Dotazioni di salvataggio 1. L'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate a bordo delle unita', di cui all'art. 1, avviene nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unita'. 2. E' facolta' dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni e limitatamente al solo impiego dei Nuclei militari di protezione, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla regola 5 del capitolo I ed, in analogia alle previsioni della regola 21.1.1.1 del capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.