Art. 6 
 
 
                          Aspetti economici 
 
  1. Il comitato etico  verifica  che  siano  coperte  da  parte  del
promotore della sperimentazione tutte  le  spese  aggiuntive  per  le
sperimentazioni, i costi  per  le  attrezzature  ed  altro  materiale
inventariabile necessari per la  ricerca  e  non  in  possesso  della
struttura, per il materiale di consumo  e  i  prodotti  da  impiegare
nella sperimentazione, compreso il medicinale, il dispositivo e altro
materiale di consumo, di confronto o l'eventuale placebo. 
  2. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone  di
presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle
tariffe  a  carico  del  promotore  per  l'assolvimento  dei  compiti
demandati al comitato etico. 
  3. Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate in misura tale  da
garantire la completa copertura  delle  spese  connesse  ai  compensi
eventualmente  stabiliti  per  i  membri  dei  comitati  etici  e  al
funzionamento degli stessi, nonche' gli oneri relativi agli uffici di
segreteria di cui all'art. 4, comma 2.