Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente  la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pesca  di
Leonforte» appartenenti alla categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»,  individuata
dall'art. 4, lettera b) del  decreto  12  aprile  2000,  (cosi'  come
modificata dal decreto  del  12  luglio  2012)  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP), sono  tenuti  a  sostenere  i
costi  di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di   mancata
appartenenza al Consorzio di tutela.