Art. 2 
 
                     Applicazione della sanzione 
 
  1. La sanzione comporta  la  riduzione  di  risorse  del  fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380 della legge n.
228 del 2012, da determinare sulla base del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali. 
  2. Con successivo avviso, che verra'  divulgato  sulle  pagine  del
sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo
Ministero, verra'  reso  noto  l'importo  della  sanzione  che  trova
capienza sulle risorse del predetto fondo  di  solidarieta'  comunale
nonche',  in  caso  di  insufficienza  di  risorse  per  operare   la
riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre
2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo
2. 
  3. In caso di mancato versamento  al  bilancio  dello  Stato  della
predetta  somma  residua,  il  recupero  sara'  operato  secondo   le
procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della  predetta
legge n. 228 del 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 aprile 2013 
 
                                      Il Capo del dipartimento: Pansa