(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Melito Porto Salvo  (Reggio  Calabria)  sono  state
riscontrate  forme  di  ingerenza   da   parte   della   criminalita'
organizzata  che  hanno  compromesso  la  libera   determinazione   e
l'imparzialita'   degli    organi    eletti    nelle    consultazioni
amministrative del 6 e  7  maggio  2012  nonche'  il  buon  andamento
dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. 
    All'esito di indagini giudiziarie  svolte  dalla  locale  Procura
della Repubblica il Giudice  delle  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale  di  Reggio  Calabria,   su   richiesta   della   Direzione
distrettuale antimafia ha emesso, il 12 febbraio  2013,  un'ordinanza
di custodia cautelare nei confronti di 65 soggetti appartenenti  alla
locale organizzazione criminale;  tra  i  destinatari  dell'ordinanza
cautelare figurano il sindaco, in quel momento in carica, del  comune
di Melito Porto  Salvo,  il  responsabile  dell'ufficio  tecnico,  un
impiegato in servizio presso il medesimo ufficio  nonche'  colui  che
era stato eletto sindaco nella tornata elettorale amministrativa  del
2007 e che, precedentemente, aveva gia' guidato per altre due mandati
l'amministrazione comunale. 
    I menzionati sindaci pro tempore sono indagati del reato  di  cui
all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p. per aver fatto parte  di
un'associazione mafiosa operante sul territorio  della  provincia  di
Reggio Calabria contribuendo con il  loro  apporto,  consolidato  nel
tempo,  agli  scopi  dell'organizzazione  quali:  acquisire   appalti
pubblici, influire sul libero esercizio del voto, procurare a  se'  e
ad altri voti in occasione di competizioni  elettorali,  convogliando
in tal  modo  le  preferenze  su  candidati  vicini  alla  menzionata
organizzazione in cambio di future utilita'. 
    I citati dipendenti comunali sono imputati dei reati di cui  agli
arti. 110 e 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5  e  6  c.  p.,  perche'  come
concorrenti "esterni", nelle loro qualita' ed in diretto contatto con
i  vertici  dell'organizzazione,  si  ponevano  quali   soggetti   di
riferimento    per     il     sodalizio     criminale     all'interno
dell'amministrazione  comunale  favorendo,  anche  nell'adozione   di
specifici provvedimenti preventivamente concordati con  personaggi  e
imprese intranei o riconducibili alla cosca, comunque  garantendo  il
loro  appoggio  all'organizzazione  in  particolare  nella   illecita
attivita' di controllo dei pubblici appalti, con innegabili  riflessi
in termini di rafforzamento e consolidamento dell'associazione. 
    Le risultanze della suddetta operazione  di  polizia  giudiziaria
hanno formato oggetto di  un  apposito  esame  in  sede  di  riunione
tecnica di coordinamento interforze il 14 febbraio 2013 alla presenza
del Procuratore  della  Repubblica  f.f.  all'esito  della  quale  il
prefetto ha redatto l'allegata relazione in data 15 febbraio 2013 che
costituisce parte integrante della presente proposta. 
    A seguito delle contestuali dimissioni  dalla  carica  rassegnate
dalla maggioranza dei consiglieri il  consiglio  comunale  di  Melito
Porto Salvo con decreto del Presidente della Repubblica  in  data  22
febbraio 2013, e' stato sciolto ai sensi dell'art.  141  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente nomina  di  un
commissario    straordinario    per    la    provvisoria     gestione
dell'amministrazione. 
    Esaminati  compiutamente  i  contenuti  della  citata   ordinanza
cautelare  dai  quali  e'  emersa  l'illegittima  interferenza  della
criminalita' organizzata sia sugli organi elettivi sia su  componenti
dell'apparato burocratico il prefetto di Reggio Calabria, con decreto
del 25 febbraio 2013 integrato con decreto del 28 febbraio  2013,  ha
affidato ai sensi ai  sensi  dell'art.  143,  comma  12  del  decreto
legislativo   18   agosto   2000,   n.   267,    la    gestione    di
quell'amministrazione comunale ad una commissione  straordinaria,  in
presenza delle condizioni di necessita'  e  urgenza  ed  al  fine  di
scongiurare  il  perpetuarsi  di  situazioni  che  avrebbero   potuto
ulteriormente    compromettere    lo    svolgimento    dell'attivita'
amministrativa. 
    Nella citata relazione del 15 febbraio 2013 il prefetto di Reggio
Calabria da atto della sussistenza di concreti, univoci  e  rilevanti
elementi su collegamenti diretti ed  indiretti  degli  amministratori
locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme  di
condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per
l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Gli accertamenti svolti in ambito giudiziario  hanno  interessato
la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca  l'ente
locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e
le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della  cosa
pubblica si sia concretizzato, nel tempo,  nel  favorire  soggetti  o
imprese  collegati  direttamente  od   indirettamente   ad   ambienti
malavitosi, per  l'esistenza  di  una  fitta  ed  intricata  rete  di
amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti
delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui. 
    Il comune di Melito  Porto  Salvo  e'  ricompreso  in  un  ambito
territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata  e  pervasiva
presenza della citata  organizzazione  criminale  con  un  raggio  di
azione che si estende anche ad altri comuni  della  provincia  tra  i
quali quelli di Bova Marina e Bagaladi, i  cui  consigli  sono  stati
recentemente destinatari del provvedimento di cui  all'art.  143  del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo  stesso  comune
di Melito Porto Salvo era  stato  interessato  dal  provvedimento  di
scioglimento  per  condizionamenti  da   parte   della   criminalita'
organizzata nel 1991 e nel 1996. 
    Le  indagini  giudiziarie  hanno  evidenziato   una   sostanziale
continuita' nelle amministrazioni che si sono  succedute  alla  guida
dell'ente, atteso che, come gia'  evidenziato,  l'organo  di  vertice
eletto all'esito della tornata elettorale del 2012  aveva  ricoperto,
nel  corso  del  precedente  mandato,  la  carica  di  consigliere  e
comunale: inoltre un rilevante numero degli amministratori eletti nei
2012 ha fatto parte, a diverso titolo,  degli  organi  dell'ente  sin
dall'anno 1998. 
    Il dato fattuale della continuita' e della sussistenza di  comuni
interessi tra rappresentanti  della  compagine  eletta  e  componenti
della locale organizzazione criminale e' avvalorato dalla circostanza
che, nella tornata elettorale del 2012, tra i candidati e sostenitori
della lista di colui che e' stato eletto sindaco figurano persone  il
cui  nucleo  familiare  e'  riconducibile  alla  locale  criminalita'
organizzata 
    Gli accertamenti giudiziari hanno fatto emergere  in  particolare
come l'azione amministrativa condotta dal primo cittadino  sia  stata
improntata al clientelismo  e  volta,  negli  anni,  a  tutelare  gli
interessi del sodalizio  mafioso  che,  anche  in  coincidenza  della
campagna elettorale per le elezioni amministrative del  2012,  ne  ha
appoggiato la candidatura e favorito l'elezione. 
    E'  stato  altresi'  posto  in  rilevo  come,  nel  corso   della
menzionata campagna elettorale, i candidati delle liste concorrenti a
quella  capeggiata  dal  futuro  sindaco  abbiano   subito   illecite
pressioni poste in  essere  da  soggetti  riconducibili  alla  locale
cosca, sostenitori della lista del piu' volte menzionato futuro primo
cittadino. 
    Ulteriore rilevante elemento, che attesta come siano  radicati  i
rapporti tra il citato amministratore e la criminalita'  organizzata,
e' dato dalla circostanza che gli stessi sono stati mantenuti e  sono
continuati, sebbene con diverse modalita', nonostante i  vertici  del
sodalizio  siano  stati  a  piu'  riprese  colpiti  da  provvedimenti
cautelati di reclusione. 
    Il delineato assetto dell'amministrazione, unitamente al generale
stato  di  disordine  organizzativo  e  di  mancato  rispetto   delle
disposizioni  dettate  dall'ordinamento  vigente,  si  sono  rivelati
condizioni  adeguate  a  favorire  la  permeabilita'   dell'ente   al
condizionamento di tipo mafioso posto in  essere  dalla  criminalita'
organizzata. 
    Le ingerenze della criminalita' nelle funzioni e nelle  attivita'
svolte dal comune si  sono  tradotte  in  molteplici  illegittimita',
abusi, anomalie e sviamenti  dell'attivita'  amministrativa  volti  a
favorire economicamente o sotto forma di  altre  utilita'  persone  o
societa' direttamente o indirettamente collegati ad  esponenti  della
locale consorteria mafiosa. 
    Fattori che attestano  la  penetrazione  malavitosa  sono  emersi
dall'analisi delle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  di
lavori sevizi e forniture. E' stata riscontrata la ricorrenza di quei
caratteri indiziari che connotano  i  sistemi  di  gestione  illegale
delle gare ad evidenza pubblica, quali  la  presenza  ripetuta  delle
medesime ditte in gare diverse con  un  avvicendamento  delle  stesse
nelle aggiudicazioni nonche'  la  riferibilita'  di  tali  aziende  a
cosche mafiose locali. 
    Tali modalita' operative, che hanno avuto origine  nel  corso  di
precedenti consessi e sono  proseguite,  consolidandosi,  negli  anni
successivi, risultano evidenti nelle assegnazione di lavori pubblici,
nel conferimento  di  incarichi  concernenti  la  responsabilita'  di
servizi  a  soggetti  organici  o  riconducibili   a   organizzazioni
criminali, nelle  anomalie  riscontrate  nell'ufficio  amministrativo
contabile. 
    Attengono  al  primo  degli  aspetti  evidenziati  le   procedure
inerenti la realizzazione di una centrale a carbone,  da  effettuarsi
nell'area attualmente occupata da uno stabilimento chimico e  per  il
quale l'amministrazione eletta nel 2012 ha gia' rilasciato i relativi
titoli autorizzativi. 
    La  realizzazione  dell'impianto  in  questione  comportera'   un
importante  investimento  economico  intorno   al   quale   si   sono
concentrate le attenzioni dell'organizzazione criminale egemone. 
    I contenuti di alcune fonti tecniche di prova hanno infatti posto
in rilievo la sussistenza di accordi intercorsi tra  esponenti  della
locale criminalita'  organizzata,  gruppi  affaristici  e  componenti
dell'amministrazione comunale su alcuni aspetti procedurali  connessi
alla realizzazione dell'impianto. 
    Particolarmente significativo in tal  senso  e'  stato  il  ruolo
svolto dal sindaco che, pur mantenendo  una  posizione  ufficialmente
contraria alla realizzazione della centrale a carbone,  ha  al  tempo
stesso stabilito e coltivato rapporti  con  un  consulente  che,  per
conto di  una  societa'  interessata  al  suddetto  investimento,  e'
risultato essere il principale  sostenitore  della  rivalutazione  in
chiave industriale dell'area in questione. Il  citato  consulente,  a
sua volta, aveva gia' stretto  contatti  ed  ottenuto  il  preventivo
assenso  del  locale  sodalizio  criminale  sulla   possibilita'   di
realizzare l'investimento. 
    La radicata  forza  prevaricatrice  della  locale  organizzazione
mafiosa e' altresi' attestata dalla circostanza che buona parte degli
appalti di  servizi  pubblici  sono  stati  affidati,  nel  tempo,  a
soggetti riconducibili ad ambienti controindicati e, come  emerso  da
fonti tecniche di prova, dal fatto che gli affidamenti degli  appalti
di servizi sono stati, in taluni casi, preventivamente concordati tra
gli amministratori locali  ed  esponenti  della  locale  criminalita'
organizzata. 
    Tali aspetti sono attestati dall'esame delle  relative  procedure
che hanno evidenziato, in particolare, come nei  bandi  di  gara  per
l'assegnazione dei servizi cimiteriali e dei servizi  di  pulizia  di
edifici  pubblici  erano  previsti  requisiti   specifici   posseduti
solamente dalle societa'  riconducibili  alla  locale  organizzazione
criminale. 
    Inequivocabile conferma dell'interferenza esercitata dalla locale
organizzazione sulle scelte dell'ente e' data dalla  circostanza  che
il servizio di manutenzione  del  verde  pubblico,  la  gestione  dei
servizi cimiteriali, il servizio di manutenzione della rete idrica  e
quello della pubblica illuminazione sono,  tutti,  stati  affidati  a
societa'  riconducibili  a  soggetti  destinatari  della   menzionata
ordinanza di custodia cautelare. 
    Sebbene alcune delle menzionate procedure  siano  state  disposte
nel  corso  di  precedenti  mandati  amministrativi,  le  parzialita'
compiute vanno comunque ricondotte alla responsabilita'  dell'attuale
amministrazione in virtu', come  gia'  evidenziato,  dei  profili  di
continuita' rappresentati dal sindaco  nonche'  da  altri  componenti
dell'attuale compagine gia' presenti nella precedente consiliatura. 
    Concorrono a delineare il quadro  di  un'amministrazione  gestita
sulla base di  logiche  clientelari  e  cointeressenze  tra  apparato
politico e  criminalita'  organizzata  le  pressioni  esercitate  dal
sindaco  per  favorire  le  assunzioni  di   personale   presso   una
cooperativa controllata dalla  locale  cosca  e  che  piu'  volte  ha
ricevuto contributi da parte dell'ente. 
    Elementi emblematici che evidenziano uno sviamento dell'attivita'
amministrativa dai principi di buon andamento  sono  stati  posti  in
rilievo dalla verifica concernente l'organizzazione degli uffici. 
    E' emerso infatti che dipendenti gravati da pregiudizi  specifici
e riconducibili  alla  locale  organizzazione  criminale  sono  stati
assegnati ad uffici di primaria importanza  ai  fini  dell'attuazioni
del programma politico e che altro dipendente, anche in  questo  caso
contiguo ad ambienti  controindicati,  prestava  servizio  presso  un
ufficio di diretta collaborazione del sindaco. 
    Ulteriori criticita' che contribuiscono a definire la  situazione
di precarieta'  dell'ente  locale  e  la  diffusa  illegalita'  hanno
interessato il settore finanziario contabile. 
    L'amministrazione comunale ha infatti operato facendo ricorso  ad
una ripetuta anticipazione di cassa, autorizzata di  volta  in  volta
dall'organo  competente  ma,  diversamente  da  quanto  espressamente
richiesto dall'art. 195 del decreto legislativo  n.  267/2000,  senza
determinazione espressa con riguardo ai reiterati utilizzi temporanei
delle somme a specifica destinazione. 
    Tali  anomalie  e  illegittimita'  sono   un   segnale   evidente
dell'incapacita' o della mancanza  di  volonta'  dell'amministrazione
eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza
e controllo in un settore di vitale importanza per la  sana  gestione
dell'ente locale, settore nel quale  invece  e'  stata  accertata  la
sussistenza   di   atteggiamenti   omissivi,   se   non   addirittura
compiacenti, a tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti
controindicati. 
    L'insieme dei  suesposti  elementi  e'  idoneo  a  suffragare  le
rilevate forme di  condizionamento  del  procedimento  di  formazione
della volonta' degli organi comunali, essendo  questo  caratterizzato
da collegamenti indizianti la compromissione  del  buon  andamento  e
dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale  a  causa  delle
deviazioni  nella  conduzione  di  settori  cruciali  nella  gestione
dell'ente. 
    Il processo di legalizzazione dell'attivita' del comune  e'  gia'
iniziato attraverso la gestione provvisoria  dell'ente,  affidata  ai
tre  commissari  prefettizi  per  garantire   l'affrancamento   dalle
influenze della criminalita', ed e' indispensabile  farlo  proseguire
con la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del
citato decreto legislativo, che  in  un  arco  temporale  piu'  lungo
consentira'  di  portare   a   termine   iniziative   ed   interventi
programmatori che, piu'  incisivamente,  favoriranno  il  risanamento
dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento  dissolutorio  previsto  dall'art.  143   del   decreto
legislativo citato, puo' intervenire finanche quando sia  stato  gia'
disposto  provvedimento  per  altra  causa,  differenziandosene   per
funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei
confronti del comune di Melito Porto  Salvo  (Reggio  Calabria),  con
conseguente  affidamento  della  gestione  dell'ente  locale  ad  una
commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli  144
e  145,  sono  attribuite  specifiche  competenze  e  metodologie  di
intervento  finalizzate  a  garantire,  nel  tempo,  la   rispondenza
dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
 
      Roma, 26 marzo 2013 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri