Art. 2 1. Gli organismi di controllo privati, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1, presentano specifica istanza alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - di questo Ministero corredata oltre che dalla documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche dalla documentazione di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo viene esaminata oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 15 aprile 2013 Il direttore generale: La Torre