Art. 2 
 
  1.   Gli   organismi   di   controllo   privati,    per    ottenere
l'autorizzazione di cui all'art. 1, presentano specifica istanza alla
Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo
e Certificazione e tutela del Consumatore  -  Ufficio  VICO  I  -  di
questo Ministero corredata oltre che  dalla  documentazione  prevista
dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati
anche dalla documentazione di  cui  all'allegato  1  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo  viene
esaminata oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla normativa
cogente specifica per i singoli  settori  regolamentati  anche  sulla
base dei requisiti indicati nell'allegato  2  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  dalla  data  della   sua
emanazione. 
    Roma, 15 aprile 2013 
 
                                      Il direttore generale: La Torre