(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
Requisiti specifici per la valutazione della documentazione  indicati
  dall'art. 2 comma 2 
    1. Compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza
di conflitto di interessi e terzieta'. 
    2. Stabilita' finanziaria. 
    3. Struttura  che  salvaguardi  l'imparzialita'  e  il  conflitto
interessi del personale e  che  permetta  di  individuare  compiti  e
responsabilita'  di  tutte  le  parti  interessate  al  processo   di
controllo e certificazione. 
    4. Organizzazione che consenta la scelta dei  membri  dell'organo
(CSI) o del  meccanismo  di  salvaguardia  dell'imparzialita'  tra  i
settori interessati alle attivita' di controllo  e  certificazione  a
condizione che sia  evitata  la  predominanza  di  singoli  interessi
settoriali. 
    5.  Gli  organi  collegiali/commissioni   istituiti   all'interno
dell'organismo di controllo devono essere costituiti da soggetti  con
specifiche competenze nel settore oggetto della certificazione e  dei
sistemi di controllo, certificazione  e  qualita'  dell'organismo  di
controllo medesimo. 
    6. I componenti degli organi  collegiali/commissioni  non  devono
svolgere attivita' e/o avere cariche in altre Strutture di  controllo
o organismi di controllo che svolgono attivita' nel medesimo  settore
regolamentato (sovrapposizioni di ruoli) (escluse le  commissioni  di
degustazione) deve essere inoltre  garantita  la  loro  indipendenza,
terzieta' e assenza di conflitto di interessi. 
    7. I soggetti che  decidono  in  merito  la  certificazione  sono
diversi da quelli che effettuano l'attivita' ispettiva per  garantire
l'indipendenza, la terzieta' e la mancanza del conflitto d'interesse. 
    8. Il soggetto responsabile  della  supervisione/valutazione  del
personale coinvolto nell'attivita' di controllo e  certificazione  ed
il medesimo personale  non  deve  essere  legato  da  alcun  rapporto
professionale, economico e di consulenza,  anche  indiretto  con  gli
operatori soggetti al controllo dell'organismo di controllo. 
    9. Il personale ispettivo operante nell'organismo deve  possedere
le competenze adeguate alla propria qualifica per  specifico  settore
regolamentato. Il  personale  ispettivo  utilizzato  per  il  settore
biologico deve possedere i  seguenti  requisiti  minimi:  diploma  di
laurea  o  di  scuola  secondaria  di   secondo   livello   attinente
all'attivita' di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie,
scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e
igiene delle produzioni ittiche, scienze  delle  produzioni  animali,
diploma   di   perito   agrario,   agrotecnico,   alimentarista    ed
equipollenti). 
    10. Il subappalto e' ammesso  per  lo  svolgimento  di  attivita'
relative  alla  certificazione  (per  esempio:  prove   o   attivita'
ispettive) ad un organismo o ad una persona esterna, ma  deve  essere
stipulato uno specifico accordo/convenzione, che includa gli  aspetti
di riservatezza e di conflitti di interesse. L'organismo  autorizzato
deve: 
      assumere  la   piena   responsabilita'   per   ogni   attivita'
subappaltata  e  mantenere   la   responsabilita'   per   rilasciare,
mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione; 
      garantire che l'organismo subappaltato o la persona  a  cui  e'
affidato  il  subappalto  sia  competente   e   sia   conforme   alle
disposizioni applicabili delle norme e guide riguardanti le attivita'
di prova, ispezione o altre attivita' tecniche e  non  sia  coinvolto
direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la
fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialita'; 
      ottenere il consenso del richiedente la certificazione.