Allegato 2 Requisiti specifici per la valutazione della documentazione indicati dall'art. 2 comma 2 1. Compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza di conflitto di interessi e terzieta'. 2. Stabilita' finanziaria. 3. Struttura che salvaguardi l'imparzialita' e il conflitto interessi del personale e che permetta di individuare compiti e responsabilita' di tutte le parti interessate al processo di controllo e certificazione. 4. Organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo (CSI) o del meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita' tra i settori interessati alle attivita' di controllo e certificazione a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali. 5. Gli organi collegiali/commissioni istituiti all'interno dell'organismo di controllo devono essere costituiti da soggetti con specifiche competenze nel settore oggetto della certificazione e dei sistemi di controllo, certificazione e qualita' dell'organismo di controllo medesimo. 6. I componenti degli organi collegiali/commissioni non devono svolgere attivita' e/o avere cariche in altre Strutture di controllo o organismi di controllo che svolgono attivita' nel medesimo settore regolamentato (sovrapposizioni di ruoli) (escluse le commissioni di degustazione) deve essere inoltre garantita la loro indipendenza, terzieta' e assenza di conflitto di interessi. 7. I soggetti che decidono in merito la certificazione sono diversi da quelli che effettuano l'attivita' ispettiva per garantire l'indipendenza, la terzieta' e la mancanza del conflitto d'interesse. 8. Il soggetto responsabile della supervisione/valutazione del personale coinvolto nell'attivita' di controllo e certificazione ed il medesimo personale non deve essere legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo dell'organismo di controllo. 9. Il personale ispettivo operante nell'organismo deve possedere le competenze adeguate alla propria qualifica per specifico settore regolamentato. Il personale ispettivo utilizzato per il settore biologico deve possedere i seguenti requisiti minimi: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). 10. Il subappalto e' ammesso per lo svolgimento di attivita' relative alla certificazione (per esempio: prove o attivita' ispettive) ad un organismo o ad una persona esterna, ma deve essere stipulato uno specifico accordo/convenzione, che includa gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. L'organismo autorizzato deve: assumere la piena responsabilita' per ogni attivita' subappaltata e mantenere la responsabilita' per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione; garantire che l'organismo subappaltato o la persona a cui e' affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni applicabili delle norme e guide riguardanti le attivita' di prova, ispezione o altre attivita' tecniche e non sia coinvolto direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialita'; ottenere il consenso del richiedente la certificazione.