Art. 2 
 
  La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare  corrispondente
al valore nominale dei titoli di cui ai punti  a),  b),  c),  d),  e)
dell'art. 1 del presente decreto. 
  Ai capitoli di bilancio  corrispondenti  agli  oneri  dei  prestiti
oggetto della presente  operazione  di  acquisto  sono  apportate  le
conseguenti modifiche.