Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
24 aprile 2013,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del  20  settembre  2007,  con  le
seguenti modifiche ed integrazioni: 
    "Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei  buoni  che  essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione". 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007;
le predette operazioni d'asta sono effettuate anche  tramite  sistemi
di comunicazione telematica. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.