Art. 9 
 
 
                             Valutazione 
 
  1. Al fine di  fornire  elementi  per  la  successiva  proroga  del
programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione  della
misura, compatibilmente con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  come
strumento di contrasto alla poverta' assoluta, la Sperimentazione  e'
oggetto di valutazione da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo quanto descritto nell'apposito progetto di ricerca. 
  2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformita'  all'art.  3
del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di  dati
personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. La valutazione e' tesa principalmente ad  accertare  l'efficacia
della integrazione del sussidio  economico  con  servizi  a  sostegno
dell'inclusione attiva nel favorire il superamento  della  condizione
di bisogno. In particolare, saranno valutati i seguenti: 
    a)  effetto  della  Sperimentazione  rispetto   alla   situazione
preesistente; 
    b) effetto differenziale di diverse modalita' di  contrasto  alla
poverta': 
      i.  beneficio  economico,  di  cui  all'art.  5,   accompagnato
dall'intervento   di   presa   in   carico   mediante   il   progetto
personalizzato, di cui all'art. 6, e condizionato  alla  adesione  da
parte dei beneficiari, ai sensi dell'art. 7; 
      ii. beneficio economico non accompagnato da intervento di presa
in carico mediante progetto personalizzato e  non  condizionato  alla
adesione al progetto medesimo; 
      iii.  intervento  di  presa  in  carico  non  accompagnato   da
beneficio economico. 
    c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa in  carico,
con particolare riferimento alle modalita' di integrazione tra: 
      i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni; 
      ii.  interventi  e  servizi   forniti   dalle   amministrazioni
competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e
istruzione ; 
      iii. interventi e servizi  forniti  da  soggetti  privati,  con
particolare riferimento agli enti non profit; 
    d)  capacita'  di  intercettare  le  fasce  di   popolazione   in
condizione di maggior bisogno; 
    e)  modalita'  attuative,  con   riferimento   al   processo   di
implementazione   della   Sperimentazione,   nonche'   agli   aspetti
gestionali e finanziari. 
  4.  Gli  effetti  della  Sperimentazione   sui   Nuclei   Familiari
Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti: 
    a) adulti: partecipazione  al  mercato  del  lavoro,  cambiamento
della condizione lavorativa; 
    b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della
salute, dell'istruzione, della socializzazione-tempo libero; 
    c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all'accesso
ai beni essenziali. 
  5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi  sull'adozione
di approcci  di  tipo  contro-fattuale  che  permettano  di  misurare
l'efficacia dell'intervento sulla base del  confronto  dei  risultati
raggiunti (dato fattuale) con la situazione che si sarebbe verificata
in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale),  utilizzando
a tal fine le informazioni riferite ai gruppi di controllo.  Potranno
altresi' adottarsi,  ove  opportuno,  metodologie  della  valutazione
partecipata. 
  6. I Comuni, designati responsabili del trattamento  da  parte  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  del  Tesoro,  ai  sensi
dell'art.  29  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
collaborano alla  valutazione  somministrando,  attraverso  i  propri
uffici, questionari predisposti dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con l'assenso del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonche' al gruppo di
controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
f).  La  somministrazione  dei  questionari   ai   Nuclei   Familiari
Beneficiari deve avvenire all'avvio della Sperimentazione, nonche' al
termine della Sperimentazione, secondo modalita' da stabilire a  cura
del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  fermo  restando
che gli scopi scientifici devono  essere  chiaramente  determinati  e
resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto
legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) per  il  Nuclei  Familiari  Beneficiari  vige  un  obbligo  di
risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a  dati
sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello
di richiesta di rilascio della Carta di cui all'art. 4, comma 1; 
    b) la compilazione del questionario e' facoltativa per le persone
nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma
1, lettera f). 
  7. I dati raccolti con i questionari di  cui  al  comma  precedente
sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le  informazioni
trasmesse dai Comuni sui Nuclei Familiari Beneficiari  e  sui  nuclei
non beneficiari appartenenti  al  gruppo  di  controllo  con  i  dati
posseduti nei propri archivi riferiti alla storia professionale ed ad
eventuali trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni  trattano
i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell'invio al  Soggetto
Attuatore. 
  8.  I  dati  individuali  cosi'   integrati,   dopo   esser   stati
opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia  e
delle finanze e cancellati dagli archivi del  Soggetto  attuatore  al
termine della valutazione. Le informazioni sono  utilizzate  al  solo
fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal progetto di ricerca. 
  9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti  di
rilevazione sono messi a punto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  10. Nella attuazione della valutazione il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  puo'  avvalersi  della   collaborazione   di   altre
amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli
di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi  sono  altresi'
messi a disposizione di universita' e enti di  ricerca  su  richiesta
motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.