Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3 Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla  banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno
essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare  MIUR  n.
5172 del 6 agosto 2009.