Art. 2 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3 Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.