Art. 3 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.