Art. 2 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ai seguenti Uffici: Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Divisione VI - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 3. L'Organismo mette a disposizione dei predetti Uffici, Divisione XIV e Divisione VI, per il controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati al fine di acquisire informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva in trattazione.