Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'Organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a
tempestiva comunicazione da inoltrare ai seguenti  Uffici:  Divisione
XIV - Rapporti  istituzionali  per  la  gestione  tecnica,  organismi
notificati e sistemi di accreditamento - Direzione  Generale  per  il
Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la  Normativa
Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e  l'Internazionalizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  Divisione  VI  -  Direzione
Generale delle Relazioni Industriali e dei  Rapporti  di  Lavoro  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'Organismo,
rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento e' soggetta  a
tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 
  3. L'Organismo mette a disposizione dei predetti Uffici,  Divisione
XIV e Divisione  VI,  per  il  controllo  dell'attivita'  svolta,  un
accesso telematico alla propria  banca  dati  al  fine  di  acquisire
informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate,  sospese
o negate, riferite alla Direttiva in trattazione.