Art. 3 
 
 
                       Istanze non ammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze presentate: 
    da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art.  2,
comma 2; 
    su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra
le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica
di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii; 
    su questioni che attengono alla fase successiva al  provvedimento
di aggiudicazione definitiva; 
    in tutti i casi in cui sia stato gia' presentato ricorso  innanzi
all'Autorita' giudiziaria avverso  qualsiasi  provvedimento  relativo
alla medesima procedura (pendenza di giudizio); 
    in violazione di quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2. 
  2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate  e/o
non  sottoscritte  dalla  persona  fisica  legittimata  ad  esprimere
all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.