Art. 3 Istanze non ammissibili 1. Non sono ammissibili le istanze presentate: da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2; su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii; su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva; in tutti i casi in cui sia stato gia' presentato ricorso innanzi all'Autorita' giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio); in violazione di quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2. 2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.