Art. 5 
 
 
         Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente 
 
  1. Quando l'istanza e' presentata  congiuntamente,  dalla  stazione
appaltante  e  da  una  o  piu'  parti  interessate,  l'Ufficio   del
precontenzioso  apre  il  relativo  procedimento,   dandone   formale
comunicazione   al/ai   sottoscrittore/i   dell'istanza    e    al/ai
controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il  nominativo  del
responsabile del procedimento  e  l'eventuale  data  fissata  per  l'
audizione di cui all'art. 7. 
  3. L'Autorita', ove lo ritenga opportuno, con la  comunicazione  di
avvio del  procedimento,  chiede  alle  parti  interessate  ulteriori
informazioni  e  deduzioni  sulla  questione  oggetto   dell'istanza,
fissando il termine di dieci giorni dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione per la presentazione delle stesse. 
  4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio  orale  e/o
documentale di una delle parti interessate, l'Autorita' valutera'  la
questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso. 
  5. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato  ricorso  innanzi
all'autorita' giudiziaria, l'istanza diviene improcedibile.