(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI  TRASFUSIONALI  E  DELLE
         UNITA' DI RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI 
 
A. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico  e
  infermieristico addetto alle attivita' di  raccolta  del  sangue  e
  degli emocomponenti. 
 
    Competenze tecnico-professionali richieste a medici e  infermieri
operanti  nelle  attivita'   di   raccolta   del   sangue   e   degli
emocomponenti. 
    A.1 - Il  medico  e  l'infermiere  operanti  nelle  attivita'  di
raccolta del sangue e degli emocomponenti devono essere  in  possesso
della qualificazione: BLS («Basic Life Support»). Inoltre, se operano
in strutture dove si  effettuano  procedure  di  aferesi  produttiva,
devono essere in possesso della qualificazione BLS-D. 
    A.2 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato
A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che
siano descritte le competenze  del  personale  che  interviene  nelle
attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per
i Servizi Trasfusionali e per le Unita' di Raccolta (1) ,  il  medico
responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue
e   degli   emocomponenti   deve   possedere   adeguate    competenze
professionali nei seguenti ambiti: 
      Sensibilizzazione, informazione ed educazione del  donatore  di
sangue 
      Selezione clinica e  counselling  del  donatore  di  sangue  ed
emocomponenti 
      Gestione del donatore non idoneo 
      Criteri e procedure per la raccolta del sangue intero 
      Ove  applicabile,  criteri,  procedure  e  tecnologie  per   la
raccolta degli emocomponenti e delle cellule  staminali  emopoietiche
mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle
fasi di processo successive 
      Assistenza clinica al donatore e diagnosi e  trattamento  delle
reazioni  c  degli  eventi  avversi  potenzialmente  associati   alla
donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva 
      Elementi di  procedure  e  tecniche  per  la  produzione  degli
emocomponenti 
      Procedure e normative di riferimento per la  identificazione  e
rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti 
      Elementi essenziali inerenti ai  requisiti  qualitativi  ed  ai
controlli di qualita' degli emocomponenti 
      Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione  per  la
qualificazione  biologica  degli  emocomponenti  che   concorrono   a
determinarne l'idoneita' alla trasfusione 
      Elementi  di  epidemiologia  e   prevenzione   delle   malattie
trasmissibili con la trasfusione 
      Disposizioni  normative  vigenti  in   materia   di   attivita'
trasfusionali 
      Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione 
      Gestione  delle  tecnologie,  dei   materiali   impiegati   per
l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e  dei  dati  e
registrazioni della qualita', dei processi di erogazione del servizio 
      Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria 
      Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita'. 
    A.3 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato
A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che
siano descritte le competenze  del  personale  che  interviene  nelle
attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per
i Servizi Trasfusionali per le Unita' di Raccolta (2) ,  l'infermiere
operante nelle attivita' di raccolta del sangue e, emocomponenti deve
possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti: 
      Sensibilizzazione, informazione ed educazione del  donatore  di
sangue 
      Assistenza alla selezione clinica e counselling del donatore di
sangue ed emocomponenti 
      Assistenza alla gestione del donatore non idoneo 
      Procedure e tecnologie per la raccolta del sangue intero e  per
l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive 
      Ove applicabile, procedure e tecnologie per la  raccolta  degli
emocomponenti  e  delle  cellule  staminali   emopoietiche   mediante
tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi  di
processo successive 
      Assistenza al donatore e  riconoscimento  e  trattamento  delle
reazioni  e  degli  eventi  avversi  potenzialmente  associati   alla
donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva 
      Elementi di  procedure  e  tecniche  per  la  produzione  degli
emocomponenti 
      Procedure e normative di riferimento per la  identificazione  e
rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti 
      Elementi di  base  inerenti  ai  requisiti  qualitativi  ed  ai
controlli di qualita' degli emocomponenti 
      Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione  per  la
qualificazione  biologica  degli  emocomponenti  che   concorrono   a
determinarne l'idoneita' alla trasfusione 
      Elementi  di  epidemiologia  e   prevenzione   delle   malattie
trasmissibili con la trasfusione 
      Disposizioni  normative  vigenti  in   materia   di   attivita'
trasfusionali 
      Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione 
      Gestione delle risorse umane, delle tecnologie,  dei  materiali
impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e
dei dati e registrazioni della qualita', dei processi  di  erogazione
del servizio 
      Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria 
      Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita' 
    A.4 - Al fine di garantire un adeguato livello di competenze  del
personale medico non  strutturato  nella  disciplina  ospedaliera  di
medicina trasfusionale responsabile della selezione  del  donatore  e
della raccolta del sangue  e  degli  emocomponenti  e  del  personale
infermieristico operante nelle Unita'  di  Raccolta  (3)  ,  per  gli
stessi deve essere previsto uno specifico  percorso  formativo  e  di
acquisizione delle competenze  riconosciuto  dalla  Regione/Provincia
autonoma anche con il coinvolgimento  della  Struttura  regionale  di
coordinamento per le attivita' trasfusionali. 
    Non  si  applica  al  personale  medico  strutturato   (a   tempo
indeterminato o determinato) nella disciplina ospedaliera di medicina
trasfusionale ed agli infermieri strutturati (a tempo indeterminato o
determinato), operanti presso i Servizi Trasfusionali  delle  aziende
sanitarie del SSN e gli enti  di  cui  all'art.  23  della  legge  21
ottobre 2005, n. 219. 
      A.4.1 - Il percorso  di  formazione  e  di  acquisizione  delle
competenze: 
        indica i contenuti e gli obiettivi formativi; 
        ha una durata compatibile  con  l'adeguata  acquisizione  dei
contenuti e conseguimento degli obiettivi definiti; 
        specifica le modalita' di  svolgimento  teoriche  e  pratiche
delle attivita'; 
        prevede  una  verifica  formale  della   acquisizione   delle
competenze; 
        si    conclude    con     il     rilascio     di     apposita
attestazione/certificazione    formalmente     riconosciuta     dalla
Regione/Provincia   autonoma   o   dalla   Struttura   regionale   di
coordinamento per le attivita' trasfusionali. 
    L'Allegato 1 riporta un modello  di  Corso  di  formazione  e  di
acquisizione delle competenze. 
    A.5 - Le Strutture regionali di coordinamento  per  le  attivita'
trasfusionali,  attraverso  i  Servizi  trasfusionali  operanti   nei
rispettivi ambiti territoriali, di concerto  con  le  Associazioni  e
Federazioni  dei  donatori,  promuovono  e  coordinano   i   percorsi
formativi e di acquisizione delle competenze di medici  e  infermieri
da inserire nelle Unita' di Raccolta e  verificano  che  le  relative
attivita' siano svolte esclusivamente  da  medici  ed  infermieri  in
possesso della necessaria qualificazione  e  sottoposti  a  periodica
valutazione delle competenze. 
    A.6 - I medici e gli infermieri che  hanno  svolto  attivita'  di
raccolta per almeno due  mesi  equivalenti  a  tempo  pieno  (36  ore
settimanali)  negli  ultimi  dodici   mesi   sono   da   considerarsi
«equiparati» ai oggetti in  possesso  di  attestazione/certificazione
conseguita attraverso il percorso formativo e di  acquisizione  delle
competenze di cui al punto A.4. I medici e  gli  infermieri  che  non
rispondono a tale requisito devono seguire un corso di  formazione  e
acquisizione delle competenze entro un anno  dalla  emanazione  delle
presenti  Linee  Guida  e  conseguire  il   relativo   attestato   di
qualificazione. 
    A.7 - I  soggetti  di  cui  all'art.  6,  comma  5,  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, coerentemente con  le  finzioni
di  responsabilita'  esercitate,  sono  tenuti  a  seguire   percorsi
formativi, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal CNS. 
B. Qualita', sicurezza ed efficienza delle attivita' di raccolta  del
  sangue e degli emocomponenti 
    B.1 - Al  fine  di  garantire  adeguati  livelli  di  qualita'  e
sicurezza  della  attivita'  di   raccolta   del   sangue   e   degli
emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari  dei
prodotti  del  Sangue,   per   il   mantenimento   delle   competenze
tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del  sangue
e degli emocomponenti e'  richiesta  l'effettuazione  documentata  di
almeno 200 (duecento) procedure di raccolta di sangue intero all'anno
per operatore. 
    B.2 - Nel caso in cui siano  effettuate  aferesi  produttive,  e'
richiesta  l'effettuazione  documentata  di  almeno  50   (cinquanta)
procedure aferetiche all'anno per operatore. 
    B.3 - Al fine di evitare  dispersione  di  risorse,  nonche'  per
favorire il livello di standardizzazione delle unita' raccolte ed una
omogenea applicazione dei  criteri  di  selezione  dei  donatori,  le
attivita' di raccolta, a livello  ospedaliero  ed  extra-ospedaliero,
sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche
di attivita', con riferimento al numero di sedi di  raccolta,  sedute
di raccolta e numero di donazioni per seduta. 
C. Qualificazione ed efficienza delle attivita' di  produzione  degli
  emocomponenti 
    C.1 - Al fine di raggiungere un piu' elevato ed omogeneo  livello
di  qualificazione,  standardizzazione  ed  efficacia  clinica  degli
emocomponenti prodotti/trattati, nonche' al fine di  conseguire  piu'
elevati livelli di efficienza operativa, la produzione/il trattamento
degli emocomponenti rispondono alle seguenti indicazioni: 
      C.1.1 - Le attivita' di  produzione  degli  emocomponenti  sono
progressivamente   concentrate   in   strutture   trasfusionali   che
garantiscano  adeguate  e  razionali  masse  critiche  di  attivita',
definite  attraverso  specifiche   analisi   costo-beneficio   e   di
valutazione del rischio che  forniscano  l'evidenza  documentata  del
conseguimento dei necessari livelli di qualita'  e  standardizzazione
degli emocomponenti, del soddisfacimento dei  requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative  vigenti
e della riduzione dei costi di produzione. 
      C.1.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e  dei
volumi   di   unita'   complessivamente   prodotti   dalle    singole
Regioni/Province  autonome,  si  raccomanda  il  perseguimento  della
concentrazione: delle attivita' di  lavorazione/trattamento  i  degli
emocomponenti in strutture  trasfusionali  che  lavorino  con  volumi
minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno. 
      C.1.3 -  Le  attivita'  di  aferesi  produttiva  devono  essere
organizzate e gestite in modo da fornire l'evidenza  di  un  utilizzo
appropriato ed efficiente delle apparecchiature,  anche  mediante  la
documentazione  del  confronto  con  i   dati   di   utilizzo   delle
apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale. 
D. Razionalizzazione  dei  processi  diagnostici  di   qualificazione
  biologica degli emocomponenti 
    D.1 - Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo  livello  di
qualita', sicurezza e standardizzazione e di conseguire piu'  elevati
livelli  di  efficienza  dei  servizi  trasfusionali,  le   attivita'
diagnostiche  di  qualificazione  biologica  delle   donazioni   sono
concentrate in strutture trasfusionali che  garantiscano  adeguate  e
razionali masse critiche di attivita', definite attraverso specifiche
analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio, che  forniscano
l'evidenza documentata del conseguimento  dei  necessari  livelli  di
qualita' e standardizzazione delle prestazioni,  del  soddisfacimento
dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi   minimi
previsti dalle normative vigenti  e  della  riduzione  dei  costi  di
produzione. 
    D.2 - Nel rispetto dei  modelli  organizzativi  regionali  e  dei
volumi  di  attivita'   complessivamente   prodotti   dalle   singole
Regioni/Province  autonome,  si  raccomanda  il  perseguimento  della
concentrazione  delle  attivita'  di  qualificazione   biologica   in
strutture trasfusionali che eseguano la qualificazione biologica  per
almeno 70.000-100.000 donazioni all'anno. 

(1) V.   «Definizioni»   riportate   nell'allegato   A)   all'Accordo
    Stato-Regioni 16 dicembre 2010. 

(2) V.   «Definizioni»   riportate   nell'allegato   A)   all'Accordo
    Stato-Regioni 16 dicembre 2010. 

(3) V.   «Definizioni»   riportate   nell'allegato   A)   all'Accordo
    Stato-Regioni 16 dicembre 2010.