Allegato A LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA' DI RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI A. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico e infermieristico addetto alle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Competenze tecnico-professionali richieste a medici e infermieri operanti nelle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti. A.1 - Il medico e l'infermiere operanti nelle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono essere in possesso della qualificazione: BLS («Basic Life Support»). Inoltre, se operano in strutture dove si effettuano procedure di aferesi produttiva, devono essere in possesso della qualificazione BLS-D. A.2 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali e per le Unita' di Raccolta (1) , il medico responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti: Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue Selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti Gestione del donatore non idoneo Criteri e procedure per la raccolta del sangue intero Ove applicabile, criteri, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive Assistenza clinica al donatore e diagnosi e trattamento delle reazioni c degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualita' degli emocomponenti Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneita' alla trasfusione Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione Disposizioni normative vigenti in materia di attivita' trasfusionali Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione Gestione delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualita', dei processi di erogazione del servizio Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita'. A.3 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali per le Unita' di Raccolta (2) , l'infermiere operante nelle attivita' di raccolta del sangue e, emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti: Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue Assistenza alla selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti Assistenza alla gestione del donatore non idoneo Procedure e tecnologie per la raccolta del sangue intero e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive Ove applicabile, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive Assistenza al donatore e riconoscimento e trattamento delle reazioni e degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti Elementi di base inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualita' degli emocomponenti Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneita' alla trasfusione Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione Disposizioni normative vigenti in materia di attivita' trasfusionali Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione Gestione delle risorse umane, delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualita', dei processi di erogazione del servizio Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita' A.4 - Al fine di garantire un adeguato livello di competenze del personale medico non strutturato nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti e del personale infermieristico operante nelle Unita' di Raccolta (3) , per gli stessi deve essere previsto uno specifico percorso formativo e di acquisizione delle competenze riconosciuto dalla Regione/Provincia autonoma anche con il coinvolgimento della Struttura regionale di coordinamento per le attivita' trasfusionali. Non si applica al personale medico strutturato (a tempo indeterminato o determinato) nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale ed agli infermieri strutturati (a tempo indeterminato o determinato), operanti presso i Servizi Trasfusionali delle aziende sanitarie del SSN e gli enti di cui all'art. 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. A.4.1 - Il percorso di formazione e di acquisizione delle competenze: indica i contenuti e gli obiettivi formativi; ha una durata compatibile con l'adeguata acquisizione dei contenuti e conseguimento degli obiettivi definiti; specifica le modalita' di svolgimento teoriche e pratiche delle attivita'; prevede una verifica formale della acquisizione delle competenze; si conclude con il rilascio di apposita attestazione/certificazione formalmente riconosciuta dalla Regione/Provincia autonoma o dalla Struttura regionale di coordinamento per le attivita' trasfusionali. L'Allegato 1 riporta un modello di Corso di formazione e di acquisizione delle competenze. A.5 - Le Strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali, attraverso i Servizi trasfusionali operanti nei rispettivi ambiti territoriali, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, promuovono e coordinano i percorsi formativi e di acquisizione delle competenze di medici e infermieri da inserire nelle Unita' di Raccolta e verificano che le relative attivita' siano svolte esclusivamente da medici ed infermieri in possesso della necessaria qualificazione e sottoposti a periodica valutazione delle competenze. A.6 - I medici e gli infermieri che hanno svolto attivita' di raccolta per almeno due mesi equivalenti a tempo pieno (36 ore settimanali) negli ultimi dodici mesi sono da considerarsi «equiparati» ai oggetti in possesso di attestazione/certificazione conseguita attraverso il percorso formativo e di acquisizione delle competenze di cui al punto A.4. I medici e gli infermieri che non rispondono a tale requisito devono seguire un corso di formazione e acquisizione delle competenze entro un anno dalla emanazione delle presenti Linee Guida e conseguire il relativo attestato di qualificazione. A.7 - I soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, coerentemente con le finzioni di responsabilita' esercitate, sono tenuti a seguire percorsi formativi, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal CNS. B. Qualita', sicurezza ed efficienza delle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti B.1 - Al fine di garantire adeguati livelli di qualita' e sicurezza della attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari dei prodotti del Sangue, per il mantenimento delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti e' richiesta l'effettuazione documentata di almeno 200 (duecento) procedure di raccolta di sangue intero all'anno per operatore. B.2 - Nel caso in cui siano effettuate aferesi produttive, e' richiesta l'effettuazione documentata di almeno 50 (cinquanta) procedure aferetiche all'anno per operatore. B.3 - Al fine di evitare dispersione di risorse, nonche' per favorire il livello di standardizzazione delle unita' raccolte ed una omogenea applicazione dei criteri di selezione dei donatori, le attivita' di raccolta, a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero, sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche di attivita', con riferimento al numero di sedi di raccolta, sedute di raccolta e numero di donazioni per seduta. C. Qualificazione ed efficienza delle attivita' di produzione degli emocomponenti C.1 - Al fine di raggiungere un piu' elevato ed omogeneo livello di qualificazione, standardizzazione ed efficacia clinica degli emocomponenti prodotti/trattati, nonche' al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza operativa, la produzione/il trattamento degli emocomponenti rispondono alle seguenti indicazioni: C.1.1 - Le attivita' di produzione degli emocomponenti sono progressivamente concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attivita', definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualita' e standardizzazione degli emocomponenti, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione. C.1.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di unita' complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione: delle attivita' di lavorazione/trattamento i degli emocomponenti in strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno. C.1.3 - Le attivita' di aferesi produttiva devono essere organizzate e gestite in modo da fornire l'evidenza di un utilizzo appropriato ed efficiente delle apparecchiature, anche mediante la documentazione del confronto con i dati di utilizzo delle apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale. D. Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti D.1 - Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo livello di qualita', sicurezza e standardizzazione e di conseguire piu' elevati livelli di efficienza dei servizi trasfusionali, le attivita' diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni sono concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attivita', definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio, che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualita' e standardizzazione delle prestazioni, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione. D.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di attivita' complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione delle attivita' di qualificazione biologica in strutture trasfusionali che eseguano la qualificazione biologica per almeno 70.000-100.000 donazioni all'anno. (1) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010. (2) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010. (3) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.