Allegato A Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) Al fine di assicurare l'assistenza e la presa in carico dei pazienti con Malattie Emorragiche Congenite (MEC), si forniscono di seguito indicazioni per la definizione di un percorso assistenziale finalizzato a rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC e per garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti affetti da MEC, su tutto il territorio nazionale. In particolare, vengono riportate le indicazioni per l'approccio integrato al percorso assistenziale dei pazienti affetti da MEC e vengono indicate specifiche attivita' della rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie di cui al D.P.R. del 14 gennaio 1997, quelli previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto 18 maggio 2001, n. 279, e dall'accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007, nonche' quelli previsti dalle normative regionali in tema di autorizzazione e di accreditamento. Tali indirizzi sono in linea con i criteri definiti a livello europeo per l'accreditamento all'interno delle reti europee dei Centri di riferimento per le malattie rare (European Reference Networks), di cui alla Direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e tengono conto dei documenti guida e della letteratura nazionale e internazionale specifica nella gestione organizzativa delle MEC (European Haemophilia Principle of Care, EUHANET, etc). Parte 1 1. APPROCCIO INTEGRATO AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MEC 1.1 Le Regioni, anche attraverso appositi accordi interregionali, definiscono un modello assistenziale ed organizzativo che garantisca l'integrazione e il collegamento tra i presidi accreditati MEC pediatrici e per adulti e tra questi e le strutture e/o unita' operative specialistiche (es. ortopedia, fisiatria e terapia riabilitativa, pronto soccorso, diagnostica di laboratorio, odontoiatria, epatologia-infettivologia, genetica medica), per la presa in carico dei pazienti affetti da MEC e per la gestione dei percorsi assistenziali nell'ambito della rete ospedaliera e territoriale. 1.2 Le Regioni e le Province autonome assicurano funzioni assistenziali di diverso livello di complessita' attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unita' operative funzionalmente collegate. Le funzioni clinico-assistenziali che caratterizzano ogni presidio accreditato MEC sono: a. Presa in carico ed assistenza ai pazienti in tutte le fasi della malattia (diagnosi, cura, prevenzione, follow-up, riabilitazione) utilizzando competenze cliniche e laboratoristiche interne o esterne ai presidi. b. identificazione e gestione di percorsi dedicati per il ricovero in ambiente medico e per interventi chirurgici minori e maggiori in degenza ordinaria, in day-hospital e in regime ambulatoriale, dei pazienti affetti da MEC. c. Organizzazione di periodici corsi di formazione e addestramento per il trattamento domiciliare in sede locale e/o in collaborazione con altri presidi accreditati MEC. d. Promozione di programmi di prevenzione, informazione e formazione rivolti a pazienti ed operatori sanitari sul tema specifico delle MEC. e. consulenza genetica dei pazienti e delle famiglie. 1.3 Le Regioni devono assicurare le seguenti funzioni piu' complesse, in collegamento con quanto svolto dai presidi accreditati MEC: a. Attivita' diagnostica e terapeutica di elevata complessita' svolta attraverso l'attivazione di competenze specialistiche coordinate nell'ambito di percorsi condivisi, b. Disponibilita' telefonica di un medico con esperienza specifica nel trattamento delle coagulopatie a supporto della gestione delle emergenze emorragiche. c. Consulenza telefonica da parte di personale medico esperto in problemi delle malattie emorragiche per la consulenza al territorio di riferimento. d. Partecipazione ad attivita' di ricerca e formazione multicentrica con eventuale coinvolgimento anche internazionale. 1.4 Le Regioni definiscono i percorsi di diagnostica genetica pre e postnatale e la relativa consulenza genetica, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 15 luglio 2004 e dal successivo Accordo del 26 novembre 2009. 1.5 Le Regioni identificano i laboratori che assicurino l'esecuzione dei test di coagulazione funzionali alla diagnosi, alla terapia e follow-up del paziente affetto da MEC e quelli h24 funzionali all'emergenza. 2. RETE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EMORRAGICHE 2.1 Le Regioni e le Province Autonome definiscono, anche attraverso accordi interregionali, il modello assistenziale ed organizzativo per la gestione delle emergenze emorragiche e per la consulenza telefonica da parte di personale medico esperto di MEC. 2.2. Le Regioni promuovono protocolli, percorsi assistenziali ed attivita' di formazione, anche in accordo con la rete dell'Emergenza-Urgenza e la rete dei presidi accreditati MEC, finalizzati alla corretta gestione dell'emergenza nel paziente affetto da MEC nel territorio. I protocolli contengono indicazioni in merito all'assegnazione del codice di triage e ai percorsi di trattamento del paziente. 3. TRATTAMENTO DOMICILIARE DELLE MEC 3.1 Le Regioni garantiscono la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti. 4. APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI PRODOTTI MEDICINALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MEC 4.1 Le Regioni programmano, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali, l'approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuita' della terapia in qualsiasi regime di trattamento e assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali e ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente gia' costituiti a livello regionale. Parte II "PRESIDI ACCREDITATI PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MEC" PRESIDI ACCREDITATI MEC 1. Le Regioni e le Province Autonome individuano, in base alle attuali disposizioni normative, i presidi accreditati MEC tra quelli in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unita' operative funzionalmente collegate. I presidi svolgono le seguenti attivita': 1. Per ogni paziente in carico predispongono e mantengono aggiornata una cartella paziente costituita dall'insieme di tutte le registrazioni inerenti all'attivita' assistenziale relativa al paziente; 2. formulano la diagnosi di coagulopatia riportando almeno i seguenti elementi: patologia, livello di gravita', presenza o meno di inibitore, ereditarieta'; 3. predispongono il certificato di diagnosi di malattia rara, secondo le modalita' definite dalle Regioni, valido in tutto il territorio nazionale, ai fini del rilascio al paziente dell'attestato di esenzione da parte dell'ASL di residenza; 4. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente, unitamente ai referti degli esami di laboratorio effettuati, una relazione dettagliata contenente: diagnosi, terapia, follow-up e ogni altra indicazione utile alla gestione della malattia, anche in situazione di emergenza. Copia della relazione deve essere conservata in cartella; 5. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente piano terapeutico personalizzato contenente le prescrizioni del concentrato di fattore di coagulazione da utilizzare, con relativa posologia e le eventuali altre prescrizioni che il clinico riterra' opportune; 6. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano, una scheda informativa sintetica contenente indicazioni in merito al prodotto terapeutico da utilizzare, con relativi dosaggi consigliati, e alle procedure da adottare in caso di episodi emorragici minori e maggiori e riferimenti pratici circa i servizi, i diritti del paziente e relativa modalita' di accesso; 7. adottano appositi protocolli che definiscono i criteri da applicare per la ricerca, la titolazione e l'eventuale follow-up dell'inibitore contro i fattori della coagulazione; 8. adottano appositi protocolli in collaborazione con le reti di genetica finalizzati a garantire l'avvio di un percorso diagnostico per i familiari del paziente, comprensivo di consulenza genetica e diagnostica genetica pre e postnatale; 9. per ogni paziente in carico, definiscono e periodicamente aggiornano lo specifico programma di trattamento, contenente almeno: prodotto individuato, dosaggio, regime di trattamento, motivazioni della scelta terapeutica ed eventuali modalita' di attivazione del trattamento domiciliare, definite in collaborazione con l'assistenza territoriale. I presidi accreditati devono acquisire il consenso informato del paziente all'attuazione del programma; 10. mettono a disposizione dei pazienti istruzioni scritte e strumenti per la registrazione degli elementi relativi alle infusioni di prodotti terapeutici a domicilio o presso l'ambulatorio del medico curante; 11. verificano periodicamente l'idoneita' dei pazienti all'autoinfusione e ne documentano gli esiti nella cartella paziente; 12. registrano e/o acquisiscono e conservano nella cartella del paziente le registrazioni relative alle infusioni di prodotti terapeutici effettuate dal paziente a domicilio, presso i presidi accreditati MEC e presso altre unita' operative eventualmente coinvolte nel trattamerato; 13. pianificano ed organizzano controlli/cheek-up periodici (almeno annuali) a cui sottoporre i pazienti affetti da MEC presi in carico; 14. adottano appositi protocolli per la valutazione multidisciplinare ai fini dell'effettuazione dei controlli/check up periodici e del monitoraggio dei pazienti con complicanze associate alla MEC (pazienti con inibitore, affetti da artropatia, epatopatia cronica, infezione da HIV); 15. assicurano, in collaborazione con le farmacie ospedaliere e territoriali ed in base alle procedure di approvvigionamento dei prodotti terapeutici predisposte dalle Regioni, in modo da garantire una adeguata disponibilita' quali-quantitativa per la tipologia ed il numero dei pazienti assistiti, la continuita' terapeutica, in ambito di ricovero e ambulatoriale, ed un appropriato e tempestivo trattamento degli episodi emorragici e delle emergenze; 16. garantiscono per ogni paziente assistito il corretto accesso ai percorsi terapeutici organizzati per la fruizione delle prestazioni specialistiche, attraverso protocolli scritti con le unita' operative che erogano le prestazioni, tenuto conto dei protocolli e delle disposizioni definite a livello regionale per l'accesso a specifici servizi specialistici; 17. sono funzionalmente collegati a laboratori che garantiscono l'esecuzione almeno dei seguenti test di coagulazione: Tempo di Trombina; Test di miscela a PTT; Test di miscela PT/TT; Test per la diagnosi di Lupus anticoagulante; Dosaggio fattore VIII; Dosaggio fattore IX; Ricerca inibitore; Dosaggio fattore Von Willebrand: VWF:Ag; Dosaggio fattori Fibrinogeno, 11, V, VII, X, XI, XII, XIII; Studio funzionalita' piastrinica indotta da ADP, Collageno, Adrenalina, Ristocetina; 18. si avvalgono di laboratori per i test di coagulazione che garantiscono la disponibilita' dei referti nei tempi adeguati e compatibili con l'urgenza della richiesta; 19. mettono a disposizione dei pazienti e dei loro familiari adeguato materiale informativo aggiornato inerente alle caratteristiche dell'emofilia e delle altre MEC, nonche' alle problematiche legate alla vita quotidiana dei soggetti affetti da tali patologie; 20. in base alle direttive regionali, organizzano, periodicamente, con la collaborazione di altri Centri e delle Associazioni locali di pazienti, eventi finalizzati all'informazione e alla formazione del paziente affetto da MEC e dei suoi familiari, inclusi corsi di autoinfusione domiciliare; 21. organizzano periodicamente eventi formativi e di aggiornamento destinati ai Presidi collaboranti sul territorio (dipartimenti di emergenza-accettazione ed altri dipartimenti e servizi ospedalieri, MMG e pediatri di libera scelta, servizio 118, servizi farmaceutici, ...) inerenti ai corretto approccio diagnostico-terapeutico da adottare con i pazienti MEC; 22. alimentano i flussi correnti e gli specifici flussi informativi implementati dalle Regioni ai fini di sorveglianza epidemiologica, farmacovigilanza, programmazione sanitaria e valutazione di farmaco-economia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 23. assicurano una sistematica attivita' di valutazione della performance e una attivita' di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali e forniscono evidenza di attivazione di processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attivita' di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualita' su base professionale (revisione tra pari). PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON MEC 1. Le Regioni si impegnano a definire in modo formale i percorsi assistenziali delle persone con MEC secondo un approccio integrato ed attraverso la definizione condivisa di procedure diagnostiche e terapeutiche, attraverso i presidi accreditati MEC e una rete di unita' operative in grado di prendere in carico il paziente qualora siano necessarie prestazioni specialistiche non erogate dai presidi accreditati stessi. Tale rete deve comprendere le seguenti competenze: ortopedia fisiatria e terapia riabilitativa; chirurgia generale e specialistica; odontoiatria; gastroenterologia/epatologia; malattie infettive; ostetricia-ginecologia; pronto soccorso; diagnostica di laboratorio; 2. Per i pazienti pediatrici deve essere previsto un riferimento ematologico pediatrico e devono essere previste procedure che facilitano la transizione nel passaggio dall'eta' pediatrica all'eta' adulta. 3. Il rapporto tra presidi accreditati MEC ed unita' operative specialistiche della rete e' regolamentato da specifici atti regionali. 4. I percorsi clinico-assistenziali saranno sottoposti ad una sistematica attivita' di valutazione della performance e una attivita' di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali. Tra le valutazioni verranno compresi anche processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attivita' di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualita' su base professionale (revisione tra pari). 5. La rete che supporta i percorsi dei pazienti potra' partecipare ad attivita' di ricerca ed attivita' di formazione multicentriche con coinvolgimento anche internazionale. GLOSSARIO Parte di provvedimento in formato grafico