(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per
     le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) 
 
    Al fine di assicurare l'assistenza  e  la  presa  in  carico  dei
pazienti con Malattie Emorragiche Congenite (MEC), si  forniscono  di
seguito indicazioni per la definizione di un  percorso  assistenziale
finalizzato a rispondere in modo adeguato ai bisogni  essenziali  per
la diagnosi, la cura, la gestione  delle  emergenze,  il  trattamento
domiciliare dei pazienti affetti da MEC e per garantire una  uniforme
assistenza  sanitaria  ai  pazienti  affetti  da  MEC,  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    In particolare, vengono riportate le indicazioni per  l'approccio
integrato al percorso assistenziale dei pazienti  affetti  da  MEC  e
vengono  indicate  specifiche  attivita'  della  rete   dei   presidi
accreditati di diagnosi e cura delle MEC, fermi restando i  requisiti
strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio
delle attivita' sanitarie di cui  al  D.P.R.  del  14  gennaio  1997,
quelli previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3  del  decreto  18  maggio
2001, n. 279,  e  dall'accordo  Stato-Regioni  del  10  maggio  2007,
nonche'  quelli  previsti  dalle  normative  regionali  in  tema   di
autorizzazione e di accreditamento. Tali indirizzi sono in linea  con
i criteri definiti a livello europeo per l'accreditamento all'interno
delle reti europee dei Centri di riferimento  per  le  malattie  rare
(European Reference Networks), di cui alla Direttiva  sull'assistenza
sanitaria transfrontaliera, e tengono conto  dei  documenti  guida  e
della letteratura nazionale e internazionale specifica nella gestione
organizzativa delle MEC  (European  Haemophilia  Principle  of  Care,
EUHANET, etc). 
 
                               Parte 1 
 
1. APPROCCIO INTEGRATO AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI AFFETTI
  DA MEC 
    1.1 Le Regioni, anche attraverso appositi accordi interregionali,
definiscono un modello assistenziale ed organizzativo che  garantisca
l'integrazione e  il  collegamento  tra  i  presidi  accreditati  MEC
pediatrici e per adulti e  tra  questi  e  le  strutture  e/o  unita'
operative  specialistiche  (es.  ortopedia,   fisiatria   e   terapia
riabilitativa,   pronto   soccorso,   diagnostica   di   laboratorio,
odontoiatria, epatologia-infettivologia,  genetica  medica),  per  la
presa in carico dei pazienti affetti da MEC e  per  la  gestione  dei
percorsi  assistenziali  nell'ambito   della   rete   ospedaliera   e
territoriale. 
    1.2  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  assicurano  funzioni
assistenziali di diverso livello di complessita' attraverso i Presidi
accreditati MEC, in base a  quanto  previsto  dal  DM  279/2001,  che
erogano le prestazioni direttamente e/o  attraverso  strutture/unita'
operative funzionalmente collegate. 
    Le  funzioni  clinico-assistenziali   che   caratterizzano   ogni
presidio accreditato MEC sono: 
    a. Presa in carico ed assistenza ai pazienti  in  tutte  le  fasi
della   malattia    (diagnosi,    cura,    prevenzione,    follow-up,
riabilitazione) utilizzando competenze  cliniche  e  laboratoristiche
interne o esterne ai presidi. 
    b.  identificazione  e  gestione  di  percorsi  dedicati  per  il
ricovero in ambiente medico e  per  interventi  chirurgici  minori  e
maggiori  in  degenza  ordinaria,  in  day-hospital   e   in   regime
ambulatoriale, dei pazienti affetti da MEC. 
    c.  Organizzazione   di   periodici   corsi   di   formazione   e
addestramento per il trattamento domiciliare in sede  locale  e/o  in
collaborazione con altri presidi accreditati MEC. 
    d.  Promozione  di  programmi  di  prevenzione,  informazione   e
formazione  rivolti  a  pazienti  ed  operatori  sanitari  sul   tema
specifico delle MEC. 
    e. consulenza genetica dei pazienti e delle famiglie. 
    1.3 Le  Regioni  devono  assicurare  le  seguenti  funzioni  piu'
complesse, in collegamento con quanto svolto dai presidi  accreditati
MEC: 
    a. Attivita' diagnostica e terapeutica  di  elevata  complessita'
svolta  attraverso   l'attivazione   di   competenze   specialistiche
coordinate nell'ambito di percorsi condivisi, 
    b.  Disponibilita'  telefonica  di  un  medico   con   esperienza
specifica  nel  trattamento  delle  coagulopatie  a  supporto   della
gestione delle emergenze emorragiche. 
    c. Consulenza telefonica da parte di personale medico esperto  in
problemi delle malattie emorragiche per la consulenza  al  territorio
di riferimento. 
    d.  Partecipazione  ad  attivita'   di   ricerca   e   formazione
multicentrica con eventuale coinvolgimento anche internazionale. 
    1.4 Le Regioni definiscono i percorsi di diagnostica genetica pre
e postnatale  e  la  relativa  consulenza  genetica,  secondo  quanto
previsto  dall'Accordo  Stato  Regioni  del  15  luglio  2004  e  dal
successivo Accordo del 26 novembre 2009. 
    1.5  Le  Regioni  identificano  i   laboratori   che   assicurino
l'esecuzione dei test di coagulazione funzionali alla diagnosi,  alla
terapia e  follow-up  del  paziente  affetto  da  MEC  e  quelli  h24
funzionali all'emergenza. 
2. RETE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EMORRAGICHE 
    2.1  Le  Regioni  e  le  Province  Autonome  definiscono,   anche
attraverso  accordi  interregionali,  il  modello  assistenziale   ed
organizzativo per la gestione delle emergenze emorragiche  e  per  la
consulenza telefonica da parte di personale medico esperto di MEC. 
    2.2. Le Regioni promuovono protocolli, percorsi assistenziali  ed
attivita'   di   formazione,   anche   in   accordo   con   la   rete
dell'Emergenza-Urgenza  e  la  rete  dei  presidi  accreditati   MEC,
finalizzati  alla  corretta  gestione  dell'emergenza  nel   paziente
affetto da MEC nel territorio. I protocolli contengono indicazioni in
merito all'assegnazione  del  codice  di  triage  e  ai  percorsi  di
trattamento del paziente. 
3. TRATTAMENTO DOMICILIARE DELLE MEC 
    3.1 Le Regioni garantiscono  la  terapia/trattamento  domiciliare
delle MEC, anche attraverso specifici  provvedimenti,  tenendo  conto
dei progressi  tecnico-scientifici  e  degli  specifici  bisogni  dei
pazienti. 
4. APPROVVIGIONAMENTO,  DISTRIBUZIONE  ED   UTILIZZO   DEI   PRODOTTI
  MEDICINALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MEC 
    4.1 Le Regioni programmano, sentite  le  Strutture  regionali  di
coordinamento per le  attivita'  trasfusionali,  l'approvvigionamento
dei prodotti medicinali per il trattamento  delle  MEC,  al  fine  di
garantire  la  continuita'  della  terapia  in  qualsiasi  regime  di
trattamento e assicurano il costante monitoraggio dei  dati  relativi
ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali e  ospedalieri
ed i sistemi informativi  eventualmente  gia'  costituiti  a  livello
regionale. 
 
                              Parte II 
 
 
                "PRESIDI ACCREDITATI PER LA DIAGNOSI 
                          E CURA DELLE MEC" 
 
PRESIDI ACCREDITATI MEC 
    1. Le Regioni e le Province Autonome individuano,  in  base  alle
attuali disposizioni normative, i presidi accreditati MEC tra  quelli
in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella
diagnosi e nel trattamento  delle  MEC  che  erogano  le  prestazioni
direttamente e/o attraverso strutture/unita' operative funzionalmente
collegate. 
    I presidi svolgono le seguenti attivita': 
    1.  Per  ogni  paziente  in  carico  predispongono  e  mantengono
aggiornata una cartella paziente costituita dall'insieme di tutte  le
registrazioni  inerenti  all'attivita'  assistenziale   relativa   al
paziente; 
    2. formulano la diagnosi  di  coagulopatia  riportando  almeno  i
seguenti elementi: patologia, livello di gravita', presenza o meno di
inibitore, ereditarieta'; 
    3. predispongono il certificato di  diagnosi  di  malattia  rara,
secondo le modalita' definite  dalle  Regioni,  valido  in  tutto  il
territorio nazionale, ai fini del rilascio al paziente dell'attestato
di esenzione da parte dell'ASL di residenza; 
    4.  contestualmente   alla   formulazione   della   diagnosi   di
coagulopatia, rilasciano al paziente,  unitamente  ai  referti  degli
esami  di   laboratorio   effettuati,   una   relazione   dettagliata
contenente: diagnosi, terapia, follow-up  e  ogni  altra  indicazione
utile alla gestione della malattia, anche in situazione di emergenza.
Copia della relazione deve essere conservata in cartella; 
    5.  contestualmente   alla   formulazione   della   diagnosi   di
coagulopatia, rilasciano al paziente piano terapeutico personalizzato
contenente le prescrizioni del concentrato di fattore di coagulazione
da  utilizzare,  con  relativa  posologia  e   le   eventuali   altre
prescrizioni che il clinico riterra' opportune; 
    6.  contestualmente   alla   formulazione   della   diagnosi   di
coagulopatia, rilasciano, una scheda informativa sintetica contenente
indicazioni in merito al  prodotto  terapeutico  da  utilizzare,  con
relativi dosaggi consigliati, e alle procedure da adottare in caso di
episodi emorragici minori e maggiori e riferimenti  pratici  circa  i
servizi, i diritti del paziente e relativa modalita' di accesso; 
    7. adottano appositi protocolli  che  definiscono  i  criteri  da
applicare per la ricerca,  la  titolazione  e  l'eventuale  follow-up
dell'inibitore contro i fattori della coagulazione; 
    8. adottano appositi protocolli in collaborazione con le reti  di
genetica finalizzati a garantire l'avvio di un  percorso  diagnostico
per i familiari del paziente, comprensivo di  consulenza  genetica  e
diagnostica genetica pre e postnatale; 
    9. per ogni paziente  in  carico,  definiscono  e  periodicamente
aggiornano lo specifico programma di trattamento, contenente  almeno:
prodotto individuato, dosaggio, regime  di  trattamento,  motivazioni
della scelta terapeutica ed eventuali modalita'  di  attivazione  del
trattamento domiciliare, definite in collaborazione con  l'assistenza
territoriale. I presidi  accreditati  devono  acquisire  il  consenso
informato del paziente all'attuazione del programma; 
    10. mettono a disposizione  dei  pazienti  istruzioni  scritte  e
strumenti per la registrazione degli elementi relativi alle infusioni
di prodotti terapeutici a domicilio o presso l'ambulatorio del medico
curante; 
    11.   verificano   periodicamente   l'idoneita'   dei    pazienti
all'autoinfusione e ne documentano gli esiti nella cartella paziente; 
    12. registrano e/o acquisiscono e conservano nella  cartella  del
paziente  le  registrazioni  relative  alle  infusioni  di   prodotti
terapeutici effettuate dal paziente a  domicilio,  presso  i  presidi
accreditati  MEC  e  presso  altre  unita'  operative   eventualmente
coinvolte nel trattamerato; 
    13.  pianificano  ed  organizzano  controlli/cheek-up   periodici
(almeno annuali) a cui sottoporre i pazienti affetti da MEC presi  in
carico; 
    14.   adottano   appositi   protocolli   per    la    valutazione
multidisciplinare ai fini dell'effettuazione dei  controlli/check  up
periodici e del monitoraggio dei pazienti con  complicanze  associate
alla MEC (pazienti con inibitore, affetti da  artropatia,  epatopatia
cronica, infezione da HIV); 
    15. assicurano, in collaborazione con le farmacie  ospedaliere  e
territoriali ed in base  alle  procedure  di  approvvigionamento  dei
prodotti terapeutici predisposte dalle Regioni, in modo da  garantire
una adeguata disponibilita' quali-quantitativa per la tipologia ed il
numero dei pazienti assistiti, la continuita' terapeutica, in  ambito
di  ricovero  e  ambulatoriale,  ed  un  appropriato   e   tempestivo
trattamento degli episodi emorragici e delle emergenze; 
    16. garantiscono per ogni paziente assistito il corretto  accesso
ai  percorsi  terapeutici  organizzati   per   la   fruizione   delle
prestazioni specialistiche,  attraverso  protocolli  scritti  con  le
unita'  operative  che  erogano  le  prestazioni,  tenuto  conto  dei
protocolli e delle disposizioni  definite  a  livello  regionale  per
l'accesso a specifici servizi specialistici; 
    17. sono funzionalmente collegati a laboratori  che  garantiscono
l'esecuzione almeno dei seguenti test di coagulazione: 
    Tempo di Trombina; 
    Test di miscela a PTT; 
    Test di miscela PT/TT; 
    Test per la diagnosi di Lupus anticoagulante; 
    Dosaggio fattore VIII; 
    Dosaggio fattore IX; 
    Ricerca inibitore; 
    Dosaggio fattore Von Willebrand: VWF:Ag; 
    Dosaggio fattori Fibrinogeno, 11, V, VII, X, XI, XII, XIII; 
    Studio  funzionalita'  piastrinica  indotta  da  ADP,  Collageno,
Adrenalina, Ristocetina; 
    18. si avvalgono di laboratori per i  test  di  coagulazione  che
garantiscono la disponibilita'  dei  referti  nei  tempi  adeguati  e
compatibili con l'urgenza della richiesta; 
    19. mettono a disposizione dei  pazienti  e  dei  loro  familiari
adeguato   materiale    informativo    aggiornato    inerente    alle
caratteristiche  dell'emofilia  e  delle  altre  MEC,  nonche'   alle
problematiche legate alla vita quotidiana  dei  soggetti  affetti  da
tali patologie; 
    20.   in   base   alle    direttive    regionali,    organizzano,
periodicamente,  con  la  collaborazione  di  altri  Centri  e  delle
Associazioni locali di pazienti, eventi finalizzati  all'informazione
e alla formazione del paziente affetto da MEC e dei  suoi  familiari,
inclusi corsi di autoinfusione domiciliare; 
    21.   organizzano   periodicamente   eventi   formativi   e    di
aggiornamento  destinati  ai  Presidi  collaboranti  sul   territorio
(dipartimenti  di  emergenza-accettazione  ed  altri  dipartimenti  e
servizi ospedalieri, MMG e pediatri di libera scelta,  servizio  118,
servizi   farmaceutici,   ...)   inerenti   ai   corretto   approccio
diagnostico-terapeutico da adottare con i pazienti MEC; 
    22.  alimentano  i  flussi  correnti  e  gli   specifici   flussi
informativi  implementati  dalle  Regioni  ai  fini  di  sorveglianza
epidemiologica,   farmacovigilanza,   programmazione   sanitaria    e
valutazione di farmaco-economia, nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali. 
    23. assicurano una sistematica  attivita'  di  valutazione  della
performance e una  attivita'  di  audit  riferita  sia  agli  aspetti
clinici che a  quelli  organizzativi  e  assistenziali  e  forniscono
evidenza  di  attivazione  di  processi  di  miglioramento   continuo
(clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti  alle  attivita'
di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e  delle
associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi  di
miglioramento della qualita' su  base  professionale  (revisione  tra
pari). 
 
             PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON MEC 
 
    1. Le Regioni si impegnano a definire in modo formale i  percorsi
assistenziali delle persone con MEC secondo un approccio integrato ed
attraverso la  definizione  condivisa  di  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche, attraverso i presidi accreditati  MEC  e  una  rete  di
unita' operative in grado di prendere in carico il  paziente  qualora
siano necessarie prestazioni specialistiche non erogate  dai  presidi
accreditati  stessi.  Tale  rete   deve   comprendere   le   seguenti
competenze: 
    ortopedia 
    fisiatria e terapia riabilitativa; 
    chirurgia generale e specialistica; 
    odontoiatria; 
    gastroenterologia/epatologia; 
    malattie infettive; 
    ostetricia-ginecologia; 
    pronto soccorso; 
    diagnostica di laboratorio; 
    2. Per i pazienti pediatrici deve essere previsto un  riferimento
ematologico  pediatrico  e  devono  essere  previste  procedure   che
facilitano la transizione nel passaggio dall'eta' pediatrica all'eta'
adulta. 
    3. Il rapporto tra presidi accreditati MEC  ed  unita'  operative
specialistiche  della  rete  e'  regolamentato  da   specifici   atti
regionali. 
    4. I percorsi clinico-assistenziali  saranno  sottoposti  ad  una
sistematica  attivita'  di  valutazione  della  performance   e   una
attivita' di audit riferita sia agli aspetti  clinici  che  a  quelli
organizzativi e assistenziali. Tra le valutazioni  verranno  compresi
anche processi di miglioramento  continuo  (clinico-assistenziale  ed
organizzativo)  conseguenti  alle  attivita'   di   verifica,   anche
attraverso il  coinvolgimento  dei  pazienti  e  delle  associazioni,
aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di  miglioramento
della qualita' su base professionale (revisione tra pari). 
    5.  La  rete  che  supporta  i  percorsi  dei   pazienti   potra'
partecipare ad  attivita'  di  ricerca  ed  attivita'  di  formazione
multicentriche con coinvolgimento anche internazionale. 
 
                              GLOSSARIO 
 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico