IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) siano disciplinate le procedure nonche' i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 recante modifiche dell'allegato I - parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed in particolare il capo III - Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario; Considerato che il regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda che "lo scopo dell'accreditamento e' attestare in modo autorevole la competenza di un organismo ad eseguire attivita' di valutazione della conformita'" e che "gli Stati membri non dovrebbero mantenere piu' di un organismo nazionale di accreditamento e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' delle sue attivita'"; Considerato che l'art. 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; Visto il decreto del 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, della difesa, recante la designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la convenzione stipulata in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia per svolgere attivita' di accreditamento di organismi che effettuano valutazioni di conformita' ai fini della direttiva 2000/14/CE; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, le procedure e i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del suddetto decreto legislativo.