IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2002,  n.  262,  recante
attuazione  della  direttiva   2000/14/CE   concernente   l'emissione
acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
funzionare all'aperto; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, che prevede che  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di  concerto
con il Ministero delle  attivita'  produttive  (ora  Ministero  dello
sviluppo  economico)  siano  disciplinate  le  procedure  nonche'   i
requisiti  previsti  ai  fini  dell'autorizzazione  degli   organismi
demandati ad espletare le procedure di valutazione della  conformita'
di cui all'art. 11, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2006  recante  modifiche
dell'allegato I - parte B, del decreto legislativo 4 settembre  2002,
n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine  ed
attrezzature destinate al funzionamento all'esterno; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93, ed in particolare il capo III - Quadro comunitario in materia
di vigilanza del mercato e controlli sui  prodotti  che  entrano  nel
mercato comunitario; 
  Considerato che il regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al  n.
15 dei consideranda che "lo scopo dell'accreditamento e' attestare in
modo autorevole la competenza di un organismo ad  eseguire  attivita'
di valutazione  della  conformita'"  e  che  "gli  Stati  membri  non
dovrebbero mantenere piu' di un organismo nazionale di accreditamento
e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo  da
salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' delle sue attivita'"; 
  Considerato che l'art. 4, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.
99, recante attuazione del capo II del regolamento (CE)  n.  765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  prevede
che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri
interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative  alla
organizzazione ed al  funzionamento  dell'unico  organismo  nazionale
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; 
  Visto il decreto del 22 dicembre 2009 del Ministero dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministeri dell'interno, delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  della  salute,  dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,   della   difesa,   recante   la
designazione di Accredia, quale unico  organismo  nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n.
99; 
  Vista la convenzione stipulata in data  11  novembre  2011  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento   Accredia   per
svolgere attivita' di  accreditamento  di  organismi  che  effettuano
valutazioni di conformita' ai fini della direttiva 2000/14/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma  3,
lettera a) del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.  262,  le
procedure e i requisiti previsti ai  fini  dell'autorizzazione  degli
organismi di certificazione per l'espletamento delle attivita' di cui
all'art. 11, comma 1, lettere a),  b),  e  c)  del  suddetto  decreto
legislativo.