Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  Organismo  di  certificazione:   l'organismo   che   mediante
tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa  autorizzazione,
svolge le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a), b) e c)  del  decreto  legislativo  4  settembre
2002, n. 262; 
    b) Organismo nazionale italiano  di  accreditamento:  l'organismo
nazionale di accreditamento designato ai sensi della legge 23  luglio
2009, n. 99; 
    c)  Procedure  di  valutazione  della  conformita':  procedimenti
previsti dall'art. 11, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262, prima di immettere in commercio
o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato
1, parte b) del medesimo decreto, atti a certificare  la  conformita'
delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto
per una o piu' procedure elencate di seguito: 
      1)  Procedura  di  controllo  interno  della   produzione   con
valutazione  della  documentazione  tecnica  e   controlli   prevista
nell'allegato VI del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; 
      2)  Procedura  di  verifica   dell'esemplare   unico   prevista
nell'allegato VII del suddetto decreto; 
      3)  Procedura  di  garanzia   di   qualita'   totale   prevista
nell'allegato VIII del suddetto decreto; 
    d) Autorizzazione: il provvedimento rilasciato  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  cui  gli
organismi di certificazione che ne facciano richiesta sono dichiarati
idonei ad espletare le procedure di valutazione della conformita'; 
    e)  Accreditamento:  l'attestazione   da   parte   dell'organismo
nazionale di accreditamento atta a  certificare  che  un  determinato
organismo  di  valutazione  della  conformita'  soddisfa  i   criteri
necessari per svolgere una o piu' specifiche procedure di valutazione
della conformita'; 
    f) Notifica: la procedura atta all'inserimento degli organismi di
certificazione nella banca dati  NANDO  (New  Approach  Notified  and
Designated Organisations).