Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Organismo di certificazione: l'organismo che mediante tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa autorizzazione, svolge le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; b) Organismo nazionale italiano di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99; c) Procedure di valutazione della conformita': procedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b) del medesimo decreto, atti a certificare la conformita' delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto per una o piu' procedure elencate di seguito: 1) Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli prevista nell'allegato VI del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; 2) Procedura di verifica dell'esemplare unico prevista nell'allegato VII del suddetto decreto; 3) Procedura di garanzia di qualita' totale prevista nell'allegato VIII del suddetto decreto; d) Autorizzazione: il provvedimento rilasciato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con cui gli organismi di certificazione che ne facciano richiesta sono dichiarati idonei ad espletare le procedure di valutazione della conformita'; e) Accreditamento: l'attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento atta a certificare che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri necessari per svolgere una o piu' specifiche procedure di valutazione della conformita'; f) Notifica: la procedura atta all'inserimento degli organismi di certificazione nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).