Art. 3 
 
                     Procedura di accreditamento 
 
  1.  La  richiesta  di  accreditamento  ai  fini   della   direttiva
2000/14/CE deve essere indirizzata alla sede dell'organismo nazionale
italiano di accreditamento. 
  2. L'accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di
accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il  rilascio  e
il rinnovo  delle  autorizzazioni  e  la  conseguente  notifica  alla
Commissione europea prevista  dal  decreto  legislativo  4  settembre
2002, n. 262. 
  3.  L'organismo  nazionale  italiano   di   accreditamento   valuta
l'idoneita' degli organismi di certificazione che ne fanno domanda  a
svolgere l'attivita' di valutazione della  conformita'.  In  caso  di
esito positivo,  l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento
rilascia il certificato di accreditamento  relativo  ad  una  o  piu'
procedure di valutazione della conformita' oggetto  della  richiesta.
Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da  accertare  il
possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4  settembre
2002,  n.  262,  anche  con  specifico  riferimento  alle   capacita'
tecniche. 
  4. L'organismo nazionale  italiano  di  accreditamento  rilascia  i
certificati  di  accreditamento  secondo  le  proprie   modalita'   e
procedure. 
  5. Per ciascuna procedura di accreditamento, l'organismo  nazionale
italiano di accreditamento svolge le seguenti attivita': 
    a) esame documentale con redazione del relativo rapporto; 
    b) verifica presso la sede  dell'organismo  di  certificazione  e
verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione
dei relativi rapporti; 
    c) visite di sorveglianza  con  cadenza  annuale,  con  eventuale
campionamento. 
  6.  L'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  effettua,
secondo le proprie  procedure  e  modalita',  sorveglianza  periodica
sugli  organismi  di  certificazione  ai  quali  ha   rilasciato   il
certificato di accreditamento. Qualora durante  queste  attivita',  o
nelle verifiche di rinnovo, lo stesso organismo nazionale italiano di
accreditamento accerti che l'organismo di certificazione  accreditato
non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita'  di  valutazione
della conformita' o ha commesso  una  violazione  dei  suoi  obblighi
adotta   tutte   le   misure   ritenute    opportune,    informandone
tempestivamente  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare.