Art. 3 Procedura di accreditamento 1. La richiesta di accreditamento ai fini della direttiva 2000/14/CE deve essere indirizzata alla sede dell'organismo nazionale italiano di accreditamento. 2. L'accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni e la conseguente notifica alla Commissione europea prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento valuta l'idoneita' degli organismi di certificazione che ne fanno domanda a svolgere l'attivita' di valutazione della conformita'. In caso di esito positivo, l'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia il certificato di accreditamento relativo ad una o piu' procedure di valutazione della conformita' oggetto della richiesta. Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da accertare il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, anche con specifico riferimento alle capacita' tecniche. 4. L'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia i certificati di accreditamento secondo le proprie modalita' e procedure. 5. Per ciascuna procedura di accreditamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento svolge le seguenti attivita': a) esame documentale con redazione del relativo rapporto; b) verifica presso la sede dell'organismo di certificazione e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione dei relativi rapporti; c) visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento. 6. L'organismo nazionale italiano di accreditamento effettua, secondo le proprie procedure e modalita', sorveglianza periodica sugli organismi di certificazione ai quali ha rilasciato il certificato di accreditamento. Qualora durante queste attivita', o nelle verifiche di rinnovo, lo stesso organismo nazionale italiano di accreditamento accerti che l'organismo di certificazione accreditato non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita' di valutazione della conformita' o ha commesso una violazione dei suoi obblighi adotta tutte le misure ritenute opportune, informandone tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.