Art. 4 Procedura di autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di certificazione, deve essere indirizzata a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale delle valutazioni ambientali. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organismi di certificazione devono presentare: a) domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo regolarizzata mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modifiche e integrazioni; b) certificato di accreditamento in corso di validita', o comunicazione sostitutiva, emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento; c) documenti elencati nell'allegato IX, parte B del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Tale documentazione puo' essere presentata anche su supporto informatico ai sensi e nelle modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni; d) quietanza di pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette il decreto di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini della notifica. 4. Alla scadenza dell'autorizzazione l'organismo di certificazione, ai fini del rinnovo, e' tenuto a presentare l'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.