Art. 4 
 
                     Procedura di autorizzazione 
 
  1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 12, comma  1  del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'organismo   di   certificazione,   deve   essere
indirizzata a: Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare - Direzione generale delle valutazioni ambientali. 
  2. Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  gli  organismi  di
certificazione devono presentare: 
    a) domanda di nuova autorizzazione  o  di  rinnovo  regolarizzata
mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72
(Disciplina  dell'imposta  di  bollo),  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    b)  certificato  di  accreditamento  in  corso  di  validita',  o
comunicazione sostitutiva, emesso dall'organismo  nazionale  italiano
di accreditamento; 
    c) documenti elencati  nell'allegato  IX,  parte  B  del  decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Tale documentazione puo' essere
presentata anche su supporto informatico ai sensi e  nelle  modalita'
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia  di  documentazione
amministrativa" e successive modifiche e integrazioni; 
    d) quietanza di pagamento della tariffa ai  sensi  dell'art.  16,
comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare trasmette  il  decreto  di  autorizzazione  al  Ministero  dello
sviluppo economico ai fini della notifica. 
  4. Alla scadenza dell'autorizzazione l'organismo di certificazione,
ai fini del rinnovo, e' tenuto  a  presentare  l'aggiornamento  della
documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.