Art. 5 
 
                              Notifica 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi  di
certificazione, anche ai  fini  dell'assegnazione  di  un  numero  di
identificazione, alla Commissione europea e agli altri  Stati  membri
utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO  (New  Approach
Notified and Designated Organisations). 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio  sito
l'elenco  delle  notifiche  effettuate,  provvedendo  ad  aggiornarlo
periodicamente. 
  3. Eventuali modifiche relative ai dati presenti sulla  banca  dati
NANDO e successive alla assegnazione del numero di identificazione ai
sensi dell'art. 7,  comunicate  dall'organismo  di  certificazione  e
autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,  sono  comunicate  da  quest'ultimo  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  ai  fini   dell'aggiornamento   della   relativa
notifica.