Art. 5 Notifica 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di certificazione, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente. 3. Eventuali modifiche relative ai dati presenti sulla banca dati NANDO e successive alla assegnazione del numero di identificazione ai sensi dell'art. 7, comunicate dall'organismo di certificazione e autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono comunicate da quest'ultimo al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento della relativa notifica.