Art. 6 
 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, in qualita' di autorita'  di  vigilanza  sugli
organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma  3,  lettera
b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto  con
il Ministero dello sviluppo economico, si provvede  alla  sospensione
dell'autorizzazione qualora: 
    a) l'organismo di certificazione non svolga  efficacemente  o  in
modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall'art.
12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2002,  n.
262; 
    b)  e'  sospeso  il  certificato  di  accreditamento   da   parte
dell'organismo di accreditamento. In tal caso e' fissato  un  termine
concordato con l'organismo nazionale italiano di  accreditamento  per
ricevere eventuali elementi giustificativi. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, in qualita' di autorita'  di  vigilanza  sugli
organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma  3,  lettera
b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto  con
il Ministero  dello  sviluppo  economico,  si  provvede  alla  revoca
dell'autorizzazione qualora: 
    c)  si  accertino  gravi  e  reiterate  irregolarita'  da   parte
dell'organismo di certificazione, come previsto dall'art.  12,  comma
3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; 
    d) si riscontri, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera  b)  del
decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262,  la  sopravvenuta
mancanza da parte  dell'organismo  di  certificazione  dei  requisiti
prescritti; 
    e)  l'organismo  di  accreditamento  revochi  il  Certificato  di
accreditamento; 
    f) l'organismo di certificazione non ottemperi  nei  modi  e  nei
tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di  sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento  da'  immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare dell'avvenuta riduzione, revoca, sospensione  o
mancata richiesta di rinnovo del certificato  di  accreditamento,  al
fine dell'espletamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.