Art. 6 Provvedimenti sanzionatori 1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla sospensione dell'autorizzazione qualora: a) l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; b) e' sospeso il certificato di accreditamento da parte dell'organismo di accreditamento. In tal caso e' fissato un termine concordato con l'organismo nazionale italiano di accreditamento per ricevere eventuali elementi giustificativi. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora: c) si accertino gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo di certificazione, come previsto dall'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; d) si riscontri, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, la sopravvenuta mancanza da parte dell'organismo di certificazione dei requisiti prescritti; e) l'organismo di accreditamento revochi il Certificato di accreditamento; f) l'organismo di certificazione non ottemperi nei modi e nei tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento da' immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta riduzione, revoca, sospensione o mancata richiesta di rinnovo del certificato di accreditamento, al fine dell'espletamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.