Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione e della notifica ed ai successivi rinnovi sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sospeso il versamento delle tariffe relative alle sole spese per le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione e della notifica. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, gli organismi di certificazione provvedono a regolarizzare, secondo le indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso, il versamento delle tariffe sospese ai sensi del comma 2.