Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione e  della  notifica
ed  ai  successivi  rinnovi   sono   a   carico   dell'organismo   di
certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52. 
  2. Nelle more dell'emanazione del  decreto  per  la  determinazione
delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto  legislativo
4 settembre 2002, n. 262, e'  sospeso  il  versamento  delle  tariffe
relative alle sole  spese  per  le  procedure  connesse  al  rilascio
dell'autorizzazione e della notifica. 
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto per la determinazione delle tariffe  previsto  dall'art.  16,
comma 2 del  decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262,  gli
organismi di certificazione provvedono a  regolarizzare,  secondo  le
indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso,  il  versamento
delle tariffe sospese ai sensi del comma 2.