IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile  2003  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  22  aprile  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2010, con il
quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli
per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»; 
  Considerato che la predetta designazione ha validita'  triennale  a
decorrere dal 1° maggio 2010; 
  Considerato che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di  Pachino  ha
confermato  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Sicilia
«A.Mirri» quale struttura di  controllo  e  di  certificazione  della
indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai  sensi  dei
citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012; 
  Visto il verbale della riunione del Comitato delle DOP ed IGP della
Commissione europea del 4 dicembre 2012 e la nota  della  Commissione
europea del 19 febbraio 2013 prot. n. 116273 che recita: «quando  una
denominazione  gia'  registrata  forma  oggetto   di   modifica   del
disciplinare e del documento unico su richiesta dello  Stato  membro,
la protezione nazionale transitoria non puo'  essere  autorizzata  in
relazione a tale modifica»; 
  Considerato pertanto che il piano di controllo per la denominazione
protetta «Pomodoro di Pachino» non puo' essere che  quello  approvato
con decreto ministeriale 22 aprile 2010, relativo al disciplinare  di
produzione registrato dalla Commissione europea con Reg. (CE) n.  617
del 4 aprile 2003; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» con
sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, e' designata quale  autorita'
pubblica ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dagli
articoli  36  e  37  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012   per   la
denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»,  registrata  in  ambito
Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.