Art. 3 
 
  1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  «A.Mirri»
non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario
riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  denominazione
protetta «Pomodoro di  Pachino»,  cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  «A.Mirri»
comunica e sottopone all'approvazione  ministeriale  ogni  variazione
concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione
presentata, la composizione del Comitato di  certificazione  o  della
struttura equivalente e  dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano  oggettivamente  incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.