Art. 4 
 
  1. La  designazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
della Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo  soggetto  da  scegliersi
tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di  rinunciare  esplicitamente
alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma  9,  della
citata legge. 
  3.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della   designazione,
l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri  »  e'
tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.