Art. 5 
 
  1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  «A.Mirri»
comunica con immediatezza, e comunque con  termine  non  superiore  a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche  mediante  immissione
nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali delle quantita'  certificate  e  degli  aventi
diritto. 
  2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  «A.Mirri»
immette  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali tutti  gli  elementi  conoscitivi  di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 
  3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  «A.Mirri»
trasmettera' i  dati  relativi  al  rilascio  delle  attestazioni  di
conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino » a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza  di  tale  richiesta,  con
cadenza annuale.