Art. 5 1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino » a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.