Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593
e'  data  facolta'  al  soggetto   proponente   di   richiedere   una
anticipazione per un importo pari al  30%  dell'intervento  concesso.
Ove detta anticipazione sia concessa a  soggetti  privati  la  stessa
dovra'  essere  garantita  da   fidejussione   bancaria   o   polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a  12  mesi
per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione  delle
attivita' poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 4.