(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
             Competenze del Consiglio di Amministrazione 
 
    1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu'  ampi  poteri,
tanto di ordinaria quanto di straordinaria  amministrazione,  per  il
governo dell'Universita'. Il Consiglio  di  Amministrazione  delibera
gli  atti  fondamentali  di  governo  dell'Universita',  al  fine  di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 
    2.   Il   Consiglio   di   Amministrazione   cura   la   gestione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e  ne  assicura
lo svolgimento delle attivita',  ferme  restando  le  competenze  del
Senato Accademico e dei Consigli di Facolta' per ogni valutazione  di
ordine scientifico e didattico. 
    Il Consiglio di Amministrazione: 
      a) determina l'indirizzo generale di sviluppo  dell'Universita'
in funzione delle finalita' istituzionali e ne  delibera  i  relativi
programmi; 
      b) nomina il  Rettore,  su  proposta  dell'E.F.I.R.O.,  tra  le
personalita' del mondo accademico o della vita sociale  nazionale  ed
internazionale di riconosciuto valore e  qualificazione  scientifica,
imprenditoriale, culturale e del lavoro; 
      c) puo' nominare tra  i  professori,  su  conforme  parere  del
Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore  in  caso
di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica; 
      d)  nomina,   su   proposta   dell'E.F.I.R.O.,   il   Direttore
Amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e  privati,  ovvero  tra
manager o esperti del settore italiani e stranieri; 
      e) nomina il Presidente ed i membri del Nucleo  di  Valutazione
Interno  e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  ed  approva  il
regolamento di funzionamento; 
      f) approva i ruoli organici del  personale  docente,  nomina  i
professori,  ivi  compresi  quelli  a  contratto  e  i   ricercatori.
L'Universita' recluta il personale docente e ricercatore  secondo  le
modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge; 
      g)  approva  i  ruoli  organici   del   personale   tecnico   -
amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base  delle  esigenze
delle strutture didattiche,  scientifiche  e  amministrative,  nomina
tale  personale  e  adotta   ogni   provvedimento   organizzativo   o
disciplinare nei suoi confronti; 
      h) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico  ed
economico del personale; 
      i) delibera, sentito  il  Senato  Accademico,  l'istituzione  e
l'attivazione di nuove Facolta', Corsi di  studio,  nonche'  la  loro
modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica  prevista
dalla normativa vigente; 
      j) definisce la  Carta  dei  servizi  e  il  Contratto  con  lo
studente, ne cura l'esecuzione e  gli  adempimenti,  demandandone  la
vigilanza al Rettore; 
      k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti,  per
la didattica  e  la  ricerca,  sulla  base  delle  finalita'  proprie
dell'Universita', tenuto  conto  delle  indicazioni  delle  strutture
didattiche e scientifiche; 
      l) delibera sull'ammontare delle rette,  tasse,  soprattasse  e
dei contributi a carico degli studenti  e  sugli  interventi  per  il
diritto allo studio; 
      m) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa; 
      n) delibera,  sentito  il  Senato  Accademico,  la  stipula  di
convenzioni con altre Universita' o Centri di  Ricerca  e  con  altri
soggetti pubblici o privati; 
      o)  decide  sulle  questioni  patrimoniali  dell'Universita'  e
provvede alla approvazione del bilancio di  previsione  e  del  conto
consuntivo dell'Universita'; 
      p) delibera su tutti i  provvedimenti  che  comportino  entrate
oppure spese a carico del bilancio; 
      q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel
caso di liti attive o passive; 
      r) delibera lo Statuto e le sue modifiche in  conformita'  alla
normativa vigente; 
      s) delibera  i  regolamenti  dell'Universita'  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 della  legge  n.  168/1989,  fatta  eccezione  per  il
Regolamento didattico di Ateneo,  nonche'  per  i  Regolamenti  delle
Facolta' deliberati dai rispettivi Consigli di Facolta'; 
      t) puo' affidare a singoli  componenti  del  Consiglio  stesso,
ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi; 
      u) delibera, su proposta del Senato Accademico, il  Regolamento
per le attivita' di informazione, orientamento e  tutorato  destinate
agli studenti; 
      v) determina, sentita la E.F.I.R.O. e su proposta del Direttore
Amministrativo, tutti i compensi per il  personale  docente,  tecnico
amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto  quando
la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; 
      w) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione  dei
Dipartimenti e/o Centri Dipartimentali; 
      x) nomina i Presidi di Facolta' e i Direttori di dipartimento e
dei Centri Interdipartimentali che durano in carica un triennio; 
      y) definisce le risorse finanziarie necessarie  alla  copertura
dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori,  dei  docenti  a
contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici; 
      z) delibera in merito alla nomina dei tutor,  collaboratori  ed
esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti; 
      aa) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la  contabilita'  secondo  le  normative  vigenti.  In   particolare,
delibera  il   Regolamento   per   il   funzionamento   dei   servizi
amministrativi  e  contabili  dell'Universita',  quello  relativo  ai
compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Nucleo di Valutazione, nonche' quello per la disciplina  dello  stato
giuridico  e  del  trattamento  economico   del   personale   tecnico
amministrativo; 
      bb)   delibera   su   ogni   altro   argomento   di   interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; 
      cc) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate,  anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente; 
      dd) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di
studio su proposta del Senato Accademico; 
      ee) delibera l'istituzione di nuove Facolta' e nuovi  Corsi  di
Studi, nel rispetto della normativa vigente; 
      ff) delibera il Regolamento generale di Ateneo; 
      gg) delibera sentito il Senato Accademico il Codice Etico e  le
sue modifiche in conformita' alla normativa vigente.