Art. 12. Rettore 1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra le personalita' di cui all'art. 9 lettera b), dura in carica 3 anni e puo' essere confermato. Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione periodica; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione; d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi; f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti; h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta; i) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti, nei limiti della normativa vigente; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo, nella prima seduta immediatamente successiva; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 2. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. 3. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.