(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                               Rettore 
 
    1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di  Amministrazione,  tra
le personalita' di cui all'art. 9 lettera b), dura in carica 3 anni e
puo' essere confermato. 
    Il Rettore: 
      a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
      b)   sovrintende   all'attivita'   didattica   e   scientifica,
riferendone al Consiglio di Amministrazione  con  apposita  relazione
periodica; 
      c) fa parte di diritto, per la  durata  del  suo  mandato,  del
Consiglio di Amministrazione; 
      d) convoca e presiede il Senato Accademico  e  ne  assicura  il
coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; 
      e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica  dell'Universita'  e  assicura
l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi; 
      f)  fissa  direttive  organizzative  generali  per   assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; 
      g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti  in  modalita'
telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti; 
      h) vigila sul rispetto della  Carta  dei  servizi  e  nomina  i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta; 
      i) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e  sugli
studenti, nei limiti della normativa vigente; 
      j) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo,
nella prima seduta immediatamente successiva; 
      k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente Statuto. 
    2. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori  l'incarico
di  seguire  particolari  aspetti  della  gestione   dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze. 
    3. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con  compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.