Art. 16. Preside 1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e ne coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'. 2. In caso di attivazione di una sola Facolta' le funzioni di Preside della Facolta' sono svolte dal Rettore. 3. In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta', avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio e coordinando le attivita' dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.