(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                               Preside 
 
    1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e ne  coordina
l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'. 
    2. In caso di attivazione di una sola  Facolta'  le  funzioni  di
Preside della Facolta' sono svolte dal Rettore. 
    3. In particolare il Preside: 
      a) convoca e presiede il Consiglio di  Facolta',  predisponendo
il relativo ordine del giorno; 
      b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche; 
      c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
Facolta', avvalendosi della collaborazione dei  docenti  responsabili
dei Corsi di studio e coordinando le attivita' dei Corsi di laurea  e
di laurea magistrale; 
      d) e' membro di diritto del Senato Accademico; 
      e) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  competono  in
base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 
    4.  Il  Preside  di  Facolta'  e'  nominato  dal   Consiglio   di
Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita',  dura  in
carica tre anni e puo' essere riconfermato.