(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                        Consiglio di Facolta' 
 
    1. Al Consiglio di Facolta'  spettano  le  attribuzioni  ad  esso
demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte  salve  quelle
che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 
    2. In particolare il Consiglio di Facolta': 
      a)  delibera,  nell'osservanza  della  legge  e  del   presente
Statuto, il Regolamento della Facolta', previo parere favorevole  del
Consiglio di Amministrazione; 
      b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi  di  studio
della Facolta'; 
      c)  programma  e  organizza  l'attivita'  didattica   in   modo
vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto  della  liberta'
di insegnamento;  verifica  inoltre  il  regolare  svolgimento  della
stessa  in  conformita'  con  le  deliberazioni  del   Consiglio   di
Amministrazione e del Senato Accademico; 
      d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti  gli
atti  per  la  copertura  degli  insegnamenti  attivati,  sentiti   i
dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei
rispettivi tutor; 
      e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita'  del
servizio  relativi  all'attivita'  didattica,   cui   uniformare   il
contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi; 
      f) propone l'istituzione di Master di I e II livello  di  Corsi
di perfezionamento, di specializzazione,  di  alta  formazione  e  di
aggiornamento; 
      g) delibera il calendario delle attivita' didattiche; 
    h) formula proposte per il  conferimento  delle  lauree  «honoris
causa».