Art. 17. Consiglio di Facolta' 1. Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 2. In particolare il Consiglio di Facolta': a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facolta', previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facolta'; c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della liberta' di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformita' con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor; e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita' del servizio relativi all'attivita' didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi; f) propone l'istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento; g) delibera il calendario delle attivita' didattiche; h) formula proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa».