Art. 19. Direttore di Dipartimento 1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilita' o di impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di II fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilita' o impedimento. 2. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 3. Il Direttore: a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del Senato Accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo. 4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilita', un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. 5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.