(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di
Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I
fascia. In via eccezionale,  in  caso  di  non  disponibilita'  o  di
impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno,
l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  professori   di   II   fascia,
limitatamente al periodo occorrente per  la  cessazione  delle  cause
rilevate di indisponibilita' o impedimento. 
    2. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 
    3. Il Direttore: 
      a) presiede il Consiglio e  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere; 
      b) propone gli orientamenti generali di ricerca; 
      c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; 
      d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte  dal
dipartimento; 
      e) e' membro di diritto del Senato Accademico; 
      f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con  le  altre
strutture dell'ateneo. 
    4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento  del
dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia,  o
di II fascia in caso di non disponibilita', un Vice Direttore con  il
compito di coadiuvarlo. 
    5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore,  svolge  le
funzioni di Direttore il  docente  con  la  maggiore  anzianita'  nei
ruoli, che presiede  altresi'  la  seduta  per  la  designazione  del
Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei  casi
di mancanza o di impedimento.