(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo
presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti  di
dottorato  di  ricerca,  ove  tali  corsi  siano  istituiti,  da   un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di  programmazione  e
di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: 
      a) delibera sulle domande di afferenza  dei  professori,  degli
studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano  istituiti,  e  dei
collaboratori all'attivita' di ricerca; 
      b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono trasmessi alle Facolta',  sulla  base  di  un  circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le  coordinino
con le  esigenze  didattiche  e  le  rinviino  per  la  decisione  al
Consiglio di Amministrazione; 
      c) approva annualmente il piano delle ricerche e  la  relazione
sui risultati dell'attivita' di ricerca; 
      d) provvede agli adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti; 
      e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo  le
condizioni e nel rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal  Consiglio  di
Amministrazione; 
      f)  detta  criteri  generali  per  l'impiego   coordinato   del
personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; 
      g) avanza richieste di spazi, di personale,  di  servizi  e  di
risorse  finanziarie  al  Senato  accademico  e   al   Consiglio   di
Amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta
e programmata e dei servizi effettivamente offerti  a  supporto  alla
didattica; 
      h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia,  per
l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.