Art. 21. Consiglio di Corso di Laurea 1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facolta'. 2. Fanno parte del Consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso; b) i ricercatori confermati; c) i coordinatori dei Tutor; d) una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unita' per ogni cinquecento iscritti al Corso. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento. 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facolta'.