(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                    Consiglio di Corso di Laurea 
 
    1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea  magistrale,  per
quanto di sua competenza: 
      a) coordina l'attivita' didattica; 
      b) esamina ed  approva  i  piani  di  studio  presentati  dagli
studenti; 
      c) sperimenta nuove modalita' didattiche; 
      d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta'; 
      e)  svolge  tutte  le  altre  funzioni  ad  esso  delegate  dal
Consiglio di Facolta'. 
    2. Fanno parte del Consiglio: 
      a)  i  professori,  ivi  compresi  quelli  a  contratto,  delle
discipline impartite nell'ambito del Corso; 
      b) i ricercatori confermati; 
      c) i coordinatori dei Tutor; 
      d) una rappresentanza degli studenti  in  numero  pari  ad  una
unita' per ogni cinquecento iscritti al Corso. 
    3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei
rappresentanti di cui alla  lettera  d)  del  comma  precedente  sono
stabilite da regolamento. 
    4. La partecipazione  delle  componenti  alle  adunanze  ed  alle
deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge  per  la
partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del  Consiglio  di
Facolta'.