Art. 22. Strutture amministrative e Direttore Amministrativo 1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal Consiglio di Amministrazione. 2. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Amministrativo. 3. Il Direttore Amministrativo dell'Universita', nominato ai sensi dell'art. 10 lettera d, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale. 4. Il relativo contratto definira' diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 5. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 6. Il Direttore Amministrativo: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; b) esplica una generale attivita' di indirizzo e direzione dell'amministrazione; c) e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo; d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli ambiti di sua competenza; e) sovrintende all'attivita' delle strutture centrali e periferiche, verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo; g) opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione; h) esercita l'attivita' disciplinare sul personale tecnico amministrativo; i) sentita la E.F.I.R.O., propone al Consiglio di Amministrazione, eventuali compensi per gli Organi dell'Universita'.