(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
         Strutture amministrative e Direttore Amministrativo 
 
    1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata
dal Consiglio di Amministrazione. 
    2. Alla direzione della struttura amministrativa e'  preposto  il
Direttore Amministrativo. 
    3. Il  Direttore  Amministrativo  dell'Universita',  nominato  ai
sensi dell'art. 10 lettera  d,  e'  assunto  con  contratto  a  tempo
determinato di durata non superiore a  cinque  anni,  rinnovabile,  e
viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale. 
    4. Il relativo contratto definira' diritti e doveri del Direttore
Amministrativo e il  trattamento  economico  anche  in  funzione  dei
risultati conseguiti. 
    5. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito a persona
nominata  dal  Consiglio  di   Amministrazione,   su   proposta   del
Presidente. 
    6. Il Direttore Amministrativo: 
      a) determina i criteri generali di organizzazione degli  uffici
in  conformita'   alle   direttive   impartite   dal   Consiglio   di
Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; 
      b) esplica una generale  attivita'  di  indirizzo  e  direzione
dell'amministrazione; 
      c) e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e  ne
risponde nei confronti degli organi di governo; 
      d) formula proposte al Consiglio di  Amministrazione  anche  ai
fini della elaborazione di programmi,  di  direttive  e  di  progetti
negli ambiti di sua competenza; 
      e)  sovrintende  all'attivita'  delle  strutture   centrali   e
periferiche, verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; 
      f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del
Senato Accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto
consultivo; 
      g) opera  sulla  base  di  specifiche  deleghe,  conferite  dal
Consiglio di Amministrazione; 
      h) esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  personale  tecnico
amministrativo; 
      i)   sentita   la   E.F.I.R.O.,   propone   al   Consiglio   di
Amministrazione, eventuali compensi per gli Organi dell'Universita'.