(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                        Nucleo di Valutazione 
 
    1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge
n. 537/1993, ha il compito  di  procedere  alla  valutazione  interna
della  gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca, degli  interventi  di  sostegno  agli  studenti  meritevoli,
verificando, anche mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse,  la  produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    2.  La  sua  composizione  e'  determinata   dal   Consiglio   di
Amministrazione,  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.
370/1999. La nomina del  Presidente  e  dei  componenti  spetta  allo
stesso  Consiglio  di  Amministrazione.  L'Universita'  provvede   al
personale e ai servizi di supporto alle attivita' del Nucleo. 
    3. L'Universita' assicura al Nucleo  di  Valutazione  l'autonomia
operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle  informazioni
necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti  nel  rispetto
della normativa e tutela della privacy. 
    4. I componenti del Nucleo di Valutazione  di  Ateneo  durano  in
carica tre anni e possono essere riconfermati.