Art. 23. Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge n. 537/1993, ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. La sua composizione e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 370/1999. La nomina del Presidente e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Universita' provvede al personale e ai servizi di supporto alle attivita' del Nucleo. 3. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 4. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.