Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti 1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti. 2. Tale Collegio e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.