(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1.  La  revisione  della  gestione   contabile,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di  Revisori
dei Conti. 
    2. Tale Collegio e' composto da tre membri effettivi di  cui  uno
con funzioni di Presidente e  due  supplenti,  tra  gli  iscritti  al
registro dei Revisori Contabili. 
    3. Il  Consiglio  di  Amministrazione  nomina  i  componenti  del
Collegio dei Revisori dei Conti che  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati.