(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Al  Collegio  di  disciplina   sono   attribuite   competenze
istruttorie  e  consultive  per  i  procedimenti   disciplinari   nei
confronti  dei  professori,  dei  ricercatori  universitari  e  degli
studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel
rispetto del contraddittorio. 
    2. Il collegio e'  composto  da  tre  componenti,  dei  quali  un
professore ordinario, un professore  associato  e  un  ricercatore  a
tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente e'
eletto dal collegio, fra i suoi componenti. 
    3. I pareri del Collegio hanno carattere vincolante.  Il  rettore
e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie  avanzate  dal
Collegio. 
    4. La carica di componente e' gratuita e incompatibile  con  ogni
altra carica negli Organi dell'Universita' ad eccezione di quella  di
componente del Consiglio di Dipartimento. 
    5. I componenti  del  Collegio  sono  nominati  con  decreto  del
Rettore, su proposta del Consiglio di  amministrazione  e  durano  in
carica due anni. 
    6. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. In
caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 
    7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    8. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al  rettore  che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87  del  Testo
Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
    9. Il collegio di disciplina, uditi  il  rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente. 
    10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il  consiglio
di   amministrazione   infligge   la    sanzione    ovvero    dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal collegio di disciplina. 
    11. Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni
decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il  termine  e'  sospeso
fino alla  ricostituzione  del  collegio  di  disciplina  ovvero  del
consiglio di amministrazione nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le
operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne
impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal collegio.