Art. 25. Collegio di disciplina 1. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. 2. Il collegio e' composto da tre componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente e' eletto dal collegio, fra i suoi componenti. 3. I pareri del Collegio hanno carattere vincolante. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 4. La carica di componente e' gratuita e incompatibile con ogni altra carica negli Organi dell'Universita' ad eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento. 5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione e durano in carica due anni. 6. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 8. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 9. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 11. Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.