Art. 27. Personale docente 1. L'Universita' soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a contratto. 2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' dello Stato. 3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da tali contratti devono risultare: a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. L'organico dell'Universita' e' definito dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione. 5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. 6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.