(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                          Personale docente 
 
    1. L'Universita' soddisfa  le  esigenze  didattiche  delle  varie
discipline con professori e ricercatori di  ruolo  e  con  docenti  a
contratto. 
    2. Per l'assunzione, lo stato giuridico  ed  il  trattamento  dei
professori  di  ruolo  sono  osservate   le   norme   legislative   e
regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di  ruolo  delle
universita' dello Stato. 
    3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con
docenti e ricercatori di altre universita', anche  straniere,  e  con
studiosi ed esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e
scientifica anche di cittadinanza  straniera  ed  estranei  al  corpo
accademico. 
    Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti  di
diritto privato  e  di  durata  variabile,  rinnovabili,  configurano
rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno
luogo agli obblighi di versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti
in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da  tali  contratti
devono risultare: 
      a) l'espressa  volonta'  delle  parti  di  escludere  qualsiasi
potere gerarchico  da  parte  delle  istituzioni  nei  confronti  del
docente; 
      b) l'autonomia didattica del docente; 
      c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni
di lavoro; 
      d) la  fissazione  della  durata  del  contratto  correlata  al
termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; 
      e) la  determinazione  di  un  compenso  globale  per  l'intera
prestazione pattuita; 
      f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore
di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 
    4. I professori e  i  ricercatori  di  ruolo  sono  nominati  dal
Consiglio di Amministrazione secondo le procedure per il reclutamento
dei docenti e dei ricercatori definiti  dalla  normativa  in  materia
universitaria. L'organico dell'Universita' e' definito dal  Consiglio
di Amministrazione. La nomina dei professori a  contratto  spetta  al
Consiglio di Amministrazione. 
    5. Ai professori di ruolo  spetta  un  trattamento  giuridico  ed
economico  non  inferiore  a  quello  che  lo  Stato  attribuisce  ai
professori  di  ruolo  delle  universita'  statali  provvisti   della
medesima anzianita' di servizio. 
    6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal  Testo  Unico  delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.