Art. 28. Tutor, collaboratori linguistici ed informatici 1. L'interazione continua fra studenti e Universita' e' garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. 2. Il rapporto di lavoro dei tutor e' disciplinato da contratti di lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facolta' interessate. 3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Universita' esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.