(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                  Personale tecnico-amministrativo 
 
    1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi,  si  avvale  di
personale tecnico-amministrativo. 
    L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del  personale
agli  uffici  e'  disposta  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  che
provvede anche  alla  nomina  dei  dirigenti,  sentito  il  Direttore
Amministrativo. 
    2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo  e'
disciplinato da  apposito  regolamento  e  dai  contratti  di  lavoro
aziendale di diritto privato.