Art. 29. Personale tecnico-amministrativo 1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il Direttore Amministrativo. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.