Art. 32. Incompatibilita' 1. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi che si assentino per tre volte consecutive o che in un anno accademico facciano registrare piu' del 40% di assenze nelle sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.