(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. E' fatto divieto ai componenti del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche  accademiche,
fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato  accademico  e
al consiglio di amministrazione e, per i direttori  di  dipartimento,
limitatamente allo stesso  senato,  di  essere  componente  di  altri
organi dell'universita' salvo che del consiglio di  dipartimento;  di
ricoprire  il  ruolo  di  direttore  o  presidente  delle  scuole  di
specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica  per
la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte
del consiglio di amministrazione, del senato accademico,  del  nucleo
di valutazione o  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre
universita' italiane statali, non statali o telematiche; di  svolgere
funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al  finanziamento  e  alla
valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 
    3.  I  componenti  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione e i componenti elettivi degli  altri  organi  che  si
assentino per tre volte consecutive  o  che  in  un  anno  accademico
facciano registrare piu' del 40% di assenze nelle sedute  dell'organo
di appartenenza decadono dalla carica.