(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo  transitorio
stabilito dall'art. 29 del previgente statuto non sia stato possibile
costituire gli organi di cui all'art.  8  del  presente  statuto,  il
comitato e' prorogato per un periodo non superiore a trentasei  mesi,
su proposta dell'Associazione EFIRO. 
    2. Il Consiglio di Facolta' si costituisce  con  l'incardinamento
nell'Universita' di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di
I fascia. 
    3. In caso  di  mancata  nomina  di  docenti  alla  scadenza  del
Comitato Ordinatore si dara' corso alla nomina di un  nuovo  Comitato
secondo le modalita' di cui al punto 2. 
    4. Fino  al  momento  della  costituzione  dei  dipartimenti,  la
programmazione e il coordinamento dell'attivita'  scientifica  spetta
alle Facolta' istituite. 
    5. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti  di
autonomia dell'Universita'  si  opera  riferimento  ai  principi  del
presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina  statale  in
materia universitaria in quanto  compatibile  con  l'autonomia  e  il
carattere non statale dell'Universita'. 
    6. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo  la  loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Universita', a  meno  che
non sia diversamente disposto e  dopo  che  sia  stata  espletata  la
procedura ministeriale ove prevista.