Art. 33. Disposizioni transitorie 1. Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 29 del previgente statuto non sia stato possibile costituire gli organi di cui all'art. 8 del presente statuto, il comitato e' prorogato per un periodo non superiore a trentasei mesi, su proposta dell'Associazione EFIRO. 2. Il Consiglio di Facolta' si costituisce con l'incardinamento nell'Universita' di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di I fascia. 3. In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del Comitato Ordinatore si dara' corso alla nomina di un nuovo Comitato secondo le modalita' di cui al punto 2. 4. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta alle Facolta' istituite. 5. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Universita'. 6. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la procedura ministeriale ove prevista.